Termine ordinario di ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3102 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso il mancato adempimento di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997. L’inottemperanza dell’Amministrazione, che non abbia dedotto di aver adempiuto, legittima l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un termine per l’esecuzione, con nomina fin d’ora di un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025, per un importo complessivo di € 2.500,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 27 ottobre 2025, era passata in giudicato. Non avendo il Ministero provveduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, constatando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto al giudicato. Di conseguenza, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito delle somme dovute.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito solo su istanza della creditrice e dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha precisato che tale attività non comporta alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali del dipendente pubblico.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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