Potere disciplinare e interesse legittimo: impugnazione nel termine di decadenza (Cons. Stato n. 5415 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le censure proposte avverso un provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un funzionario di Polizia di Stato sono soggette all’ordinario termine di decadenza, poiché la posizione giuridica soggettiva del destinatario, contrapponendosi all’esercizio del potere pubblico, è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Il potere disciplinare, espressione di discrezionalità tecnica, è tipico esercizio di funzione pubblica, a fronte del quale possono sussistere solo posizioni di interesse legittimo, a prescindere dalla natura procedimentale o sostanziale delle censure. Il provvedimento di esclusione dallo scrutinio adottato ai sensi dell’art. 60, lett. d), d.lgs. n. 334/2000 costituisce atto vincolato, non residuando alcun margine valutativo in capo all’Amministrazione. La questione di legittimità costituzionale della norma è irrilevante ove il provvedimento disciplinare risulti adottato entro il triennio comunque preclusivo.
Il Fatto
Un Funzionario della Polizia di Stato, con qualifica di Vice Questore Aggiunto, è destinatario di un provvedimento disciplinare del 17 aprile 2023, con cui l’Amministrazione dispone la sospensione dal servizio per due mesi, con retrodatazione degli effetti al 23 settembre 2015.
Il Ministero dell’Interno, in data 10 febbraio 2025, notifica all’interessato l’atto con cui la Commissione per la progressione in carriera comunica l’esclusione dallo scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione a vice questore con decorrenza 1° gennaio 2025, ai sensi dell’art. 60, lett. d), d.lgs. n. 334/2000. Il funzionario impugna detti atti davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso con la sentenza n. 8890 dell’8 maggio 2025. Propone quindi appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame. Il Collegio richiama la propria ordinanza cautelare n. 2321 del 27 giugno 2025 e conferma che le censure avverso il provvedimento disciplinare sono tardive, essendo la posizione dedotta di interesse legittimo e dunque soggetta al termine decadenziale, nel caso ampiamente decorso.
La Corte precisa che il potere disciplinare è esercizio di discrezionalità tecnica, tipica manifestazione di potere pubblico. Ne deriva che, indipendentemente dal carattere procedimentale o sostanziale delle censure, l’impugnazione deve avvenire nel termine di legge. L’appellante aveva sostenuto la natura di diritto soggettivo perfetto delle situazioni coinvolte, ma la tesi non è accolta.
Quanto all’esclusione dallo scrutinio, il Collegio osserva che l’atto è vincolato: l’art. 60, lett. d), d.lgs. n. 334/2000 prevede che non è ammesso allo scrutinio il personale che nei cinque anni precedenti abbia riportato la sanzione della sospensione dal servizio. Nessuna valutazione era quindi dovuta: intervenuta la sanzione nel detto termine, l’esclusione era necessaria. La tesi dell’appellante circa la cessazione anticipata degli effetti al 22 novembre 2020 è respinta.
La Corte rileva inoltre che l’Amministrazione ha ricostruito la carriera dell’interessato relativamente agli scrutini con decorrenza 1° gennaio 2018 fino al 1° gennaio 2023, atti notificati il 27 marzo 2024 e non impugnati in termini. Sul punto nessuna contestazione è stata mossa.
Infine, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 60, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs. è dichiarata irrilevante: anche ove fosse illegittima la dilatazione a cinque anni dei precedenti tre anni di preclusione, il provvedimento disciplinare risulta comunque adottato entro il triennio dalla non ammissione allo scrutinio. L’appello è respinto; le spese, liquidate in € 3.000,00, sono poste a carico dell’appellante.
Nota della Redazione
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