Aiuti Covid, vincolante il regime autorizzato dalla Commissione europea (Cons. Stato n. 5416 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime giuridico applicabile a una misura agevolativa costituente aiuto di Stato coincide necessariamente con quello oggetto della specifica autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea, e non può essere individuato in via discrezionale dall’amministrazione procedente né desunto dalla mera presenza, nel medesimo Quadro temporaneo, di sezioni più favorevoli ai beneficiari. Il generico riferimento degli avvisi pubblici al “Quadro temporaneo” non comporta l’automatica applicazione di tutti i regimi in esso contemplati, ma va letto con riguardo alla sezione sulla cui base la misura è stata valutata e approvata. Ai fini del rispetto del termine di concessione, rileva il momento della concessione dell’aiuto e non quello della presentazione della domanda o dell’approvazione della graduatoria iniziale. La diversità di disciplina tra imprese originariamente ammesse e imprese subentrate per scorrimento deriva dalla successione nel tempo dei regimi europei di aiuto, non da una scelta discrezionale dell’amministrazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico presentava domanda di ammissione agli incentivi previsti dall’art. 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, chiedendo un’agevolazione di euro 967.440,48 a fronte di un investimento programmato di euro 1.159.300,60. A seguito dello scorrimento della graduatoria, il Ministero del Turismo le riconosceva un contributo di euro 165.701,27, di cui euro 40.000,00 a fondo perduto ed euro 125.701,27 come credito d’imposta.
La società impugnava il decreto di finanziamento davanti al TAR Lazio, sostenendo che l’amministrazione avesse erroneamente applicato il regime “de minimis” anziché la Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid-19. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo applicabile la Sezione 3.1. Proponeva quindi appello, deducendo l’erroneità di tale qualificazione e la disparità di trattamento rispetto alle imprese ammesse fin dall’inizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’individuazione del regime giuridico applicabile alla misura. L’agevolazione costituisce un aiuto di Stato che la Commissione europea, con decisione C(2022) 3188 final dell’11 maggio 2022, ha dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, riconducendolo alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo. Da ciò deriva che il regime applicabile doveva coincidere con quello oggetto della specifica autorizzazione, senza margini di scelta in sede di concessione individuale.
Il Consiglio di Stato respinge l’argomento secondo cui gli Avvisi del 23 dicembre 2021 e dell’8 aprile 2022 rinvierebbero genericamente all’intero sistema delle deroghe temporanee. Il riferimento al Quadro temporaneo non implica l’applicazione automatica di tutti i regimi in esso contenuti. Diversamente opinando, si consentirebbe di applicare, in sede di concessione, un regime diverso da quello autorizzato, alterando i presupposti e le condizioni della compatibilità con il mercato interno.
Poiché la Sezione 3.1 ha cessato di applicarsi il 30 giugno 2022, l’amministrazione ha correttamente verificato la residua concedibilità dell’aiuto alla luce della disciplina vigente e dei limiti del regolamento “de minimis”, riconoscendo il contributo entro il plafond disponibile. Ne consegue l’infondatezza della pretesa di rideterminazione sulla base dei massimali della Sezione 3.13.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che, ai sensi della Sezione 3.1, punto 22, “l’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022”. Rileva dunque il momento della concessione, che non coincide con la presentazione della domanda né con l’approvazione della graduatoria iniziale. La concessione è intervenuta con il provvedimento adottato all’esito dello scorrimento, quando la disciplina derogatoria non era più operante. Le FAQ ministeriali, che individuano il momento dell’erogazione nell’assegnazione, non giovano all’appellante, poiché l’assegnazione è comunque avvenuta dopo la cessazione della Sezione 3.1. La diversità di trattamento deriva dalla successione dei regimi europei, non da scelta discrezionale. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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