Sopravvenuta carenza di interesse dopo superamento esame di riparazione (TAR Lombardia n. 3976 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice. Tale situazione può consistere, nel caso di impugnazione di una delibera di sospensione del giudizio per debito scolastico, nel superamento dell’esame di riparazione e nella conseguente ammissione alla classe successiva, che rende vana qualsiasi pronuncia sul gravame. La declaratoria di improcedibilità consegue anche alla inequivoca dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio ed è pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite ove l’esito meramente processuale dell’impugnativa la giustifichi.
Il Fatto
I genitori di uno studente minorenne, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano dinanzi al TAR Lombardia la delibera del Consiglio di classe del Liceo scientifico delle scienze applicate che aveva disposto nei confronti del figlio la sospensione del giudizio per debito scolastico nella materia di matematica. Il ricorso era corredato da istanza cautelare e diretto all’annullamento della delibera e di ogni atto presupposto e consequenziale.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito. In prossimità dell’udienza camerale, con memoria depositata in data 20 luglio 2026, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse al ricorso, essendo intervenuto successivamente il superamento dell’esame di riparazione di matematica e l’ammissione dello studente alla classe successiva; l’Amministrazione nulla deduceva al riguardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito i presupposti della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale declaratoria presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l’inutilità della sentenza per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5402 del 2009 e n. 5355 del 2007).
Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la memoria del 20 luglio 2026 conteneva una espressa e inequivoca dichiarazione della parte ricorrente di non ritenere più utile la pronuncia sulla propria domanda annullatoria, in ragione del sopravvenuto superamento dell’esame di riparazione di matematica e della conseguente ammissione alla classe successiva. Tale evento sopravvenuto ha integrato i presupposti per la declaratoria in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in considerazione dell’esito meramente processuale dell’impugnativa. Ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, paragrafo 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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