Istanze istruttorie nel procedimento disciplinare e sindacato sulla sanzione (Cons. Stato n. 5328 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare a carico degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, l’art. 15 d.lgs. n. 449/1992, nella parte in cui prevede che il funzionario istruttore svolga tutti gli accertamenti ritenuti necessari o richiesti dall’inquisito, non attribuisce all’incolpato un diritto all’accoglimento di ogni istanza istruttoria, potendo l’amministrazione respingere gli accertamenti superflui o dilatori. La reiezione genericamente motivata con il richiamo all’esaustività dell’istruttoria espletata non lede il diritto di difesa né comporta carenza istruttoria, quando le risultanze acquisite siano idonee a fondare l’accertamento dei fatti. La sanzione prevista dalla legge nel minimo non è sindacabile per sproporzione.

Il Fatto

Il Dipartimento amministrazione penitenziaria ha irrogato a un’appellante, all’epoca vicecomandante di una casa di reclusione, la sospensione di un mese dal servizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c), g) e h), d.lgs. n. 449/1992, per violazione dei doveri di subordinazione gerarchica e di collaborazione. L’istruttoria aveva evidenziato una condotta non improntata alla linea gerarchica di comando, consistente nell’accoglimento di richieste dei detenuti di regola non ammesse, con malcontento diffuso e critiche verso il comandante.

L’interessata ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sardegna, deducendo vizi procedimentali, difetto di prova e sproporzione della sanzione. Il ricorso è stato respinto. Ha quindi proposto appello, censurando la sentenza per vizio di motivazione, omessa istruttoria e inesistenza dei presupposti di fatto, con particolare riguardo al mancato accoglimento delle istanze istruttorie e all’omesso esame di elementi ritenuti pacifici.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema delle istanze istruttorie non ammesse. Richiamati gli artt. 11 e 15 d.lgs. n. 449/1992, rileva che la reiezione da parte dell’amministrazione non viola alcuna disposizione di legge né ha concretamente leso il diritto di difesa. L’art. 15 non può essere letto come diritto dell’incolpato all’accoglimento di qualsivoglia istanza, ancorché irrilevante o inconducente.

Tale lettura attribuirebbe all’interessato un diritto alla prova più ampio di quello riconosciuto in sede giurisdizionale, ove le prove sono ammesse solo se ammissibili e rilevanti, con il rischio di condotte dilatorie finalizzate a rallentare il procedimento sanzionatorio. La reiezione, motivata genericamente con l’esaustività dell’attività già svolta, non ha quindi pregiudicato l’accertamento dei fatti.

Il Collegio ritiene la superfluità degli ulteriori accertamenti richiesti. La prassi di consentire l’ingresso di alcuni beni non toglie rilievo alla circostanza che la vicecomandante ne ammettesse altri, di regola esclusi. La diversità di condotta rispetto al comandante ha comportato disorientamento tra il personale e malcontento nella popolazione detenuta, come confermato dalle dichiarazioni di alcuni dipendenti.

Quanto al secondo motivo, gli elementi acquisiti sono idonei a provare le condotte contestate. Non escludono l’illecito né l’assenza di precedenti richiami, valutabile al più ai fini della quantificazione della sanzione, irrogata nel minimo; né l’annullamento o la riabilitazione delle sanzioni pregresse; né l’avallo della direttrice, risultando che l’appellante, quando sostituiva il comandante, si faceva promotrice di decisioni difformi. In un contesto carcerario, l’adozione di una linea univoca di comando è essenziale per assicurare l’uguaglianza e evitare turbamenti dell’ordine. La mancata applicazione della circolare sul raffreddamento dei conflitti non priva le condotte del rilievo disciplinare.

L’appello è quindi integralmente respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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