Conversione del permesso di soggiorno e pericolosità sociale attuale dello straniero (TAR Lombardia n. 1032 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per assistenza a minore ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 in permesso per lavoro subordinato, la valutazione di pericolosità sociale dello straniero deve essere riferita alla attualità e non al momento di presentazione dell’istanza, poiché l’Amministrazione non può rilasciare titoli di soggiorno valevoli solo per il passato. Il giudizio di pericolosità è legittimo quando si fonda su una ponderazione complessiva del contegno illecito protratto negli anni, sulle condanne riportate, sui precedenti di polizia e sulle modalità di commissione delle condotte. In tale bilanciamento, l’attività lavorativa e i legami familiari in Italia possono essere ritenuti recessivi rispetto alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. È infine esclusa la necessità dell’avviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990 quando le prerogative difensive dell’interessato risultino già adeguatamente soddisfatte nel contenzioso.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero, aveva ottenuto nel 2021 il permesso di soggiorno per assistenza a minore dopo che il Tribunale per i Minorenni aveva autorizzato la sua permanenza in Italia nell’interesse della figlia. Venuta meno tale autorizzazione, con decreto del 20 dicembre 2022 la Questura ha respinto la richiesta di conversione in permesso ordinario per lavoro subordinato.
Impugnato il diniego, il TAR ha disposto un remand con ordinanza, invitando l’Amministrazione a una valutazione aggiornata della pericolosità sociale. All’esito del riesame la Questura ha confermato il diniego con decreto del 28 aprile 2023, avverso il quale il ricorrente ha proposto motivi aggiunti. La domanda cautelare è stata respinta; la causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo decreto superato dal provvedimento emesso in seguito al remand. L’esame si è quindi concentrato sui motivi aggiunti, che il TAR ha giudicato infondati, confermando la decisione assunta in sede cautelare.
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato in ordine al giudizio di pericolosità sociale, articolato su plurimi elementi: la condanna del Tribunale di Bergamo del 24 febbraio 2023, divenuta irrevocabile, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, con condotte commesse con frequenza in un consistente arco temporale; la riconosciuta recidiva pluriaggravata, specifica e infraquinquennale; la qualificazione dell’interessato come persona socialmente pericolosa ex art. 1 d.lgs. n. 159/2011, con conseguente foglio di via; i molteplici pregiudizi di polizia riportati dal 2012 al 2022.
Il TAR ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui la valutazione avrebbe dovuto essere riferita al momento di presentazione dell’istanza. Ai fini del rilascio del titolo di soggiorno rileva la pericolosità attuale dello straniero: non possono rilasciarsi titoli valevoli solo per il passato. L’Amministrazione ha inoltre considerato l’attività lavorativa e i legami familiari, reputandoli recessivi nel bilanciamento con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, posto che l’interessato, pur regolarmente assunto, ha reiterato le condotte illecite e la presenza della famiglia non ha svolto effetto deterrente.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio ha escluso che nella specie ricorressero le esigenze di tutela cui la disposizione è preordinata, risultando le prerogative difensive dell’interessato adeguatamente soddisfatte nell’ambito del contenzioso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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