Proroga illegittima dei termini di gara e reviviscenza della prima offerta (Cons. Stato n. 6666 del 26.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga illegittima dei termini di presentazione delle offerte non determina l’acquiescenza del concorrente che, all’indomani della proroga, abbia formulato una nuova offerta. Tale atto è connotato da finalità meramente concorrenziale e non concludente, sicché, in assenza di rinuncia espressa alla prima offerta, l’annullamento dell’aggiudicazione e della proroga produce la reviviscenza dell’offerta tempestivamente presentata prima della proroga. L’art. 92, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 presuppone la legittimità della proroga e non può essere invocato per escludere la reviviscenza, altrimenti l’operatore verrebbe doppiamente penalizzato dal comportamento illegittimo della stazione appaltante. La lesività della proroga illegittima diviene concreta e attuale solo al momento dell’aggiudicazione, decorrendo da essa il termine di impugnazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda un appalto della Regione Campania per l’acquisto e l’implementazione di un sistema quantistico all’interno della struttura informatica regionale, di valore superiore a 51 milioni di euro. L’aggiudicazione in favore di un operatore economico veniva impugnata dalla seconda classificata, che contestava la legittimità del contratto di avvalimento e la proroga del termine per la presentazione delle domande, disposta dalla stazione appaltante il giorno stesso della scadenza.

Il TAR Campania accoglieva il ricorso sotto il profilo della proroga, ritenendo che non ricorresse alcuna delle condizioni richieste dal codice, e disponeva la regressione della procedura alla fase antecedente alla proroga. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale l’aggiudicataria e la Regione, mentre la seconda classificata proponeva appello incidentale e motivi riproposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, rigettandola. L’appellante aveva gravato la sentenza anche per il mancato riconoscimento di un malfunzionamento oggettivo del sistema, sicché non era necessaria autonoma impugnativa della parte in cui il primo giudice aveva stigmatizzato il suo operato di qualificato operatore informatico.

Nel merito, il Consiglio di Stato esclude che la presentazione di tre ulteriori offerte dopo la proroga integri acquiescenza. L’istituto richiede atti o comportamenti univoci e inequivoci, e nel settore degli appalti – connotato da uno statuto speciale e da accentuata concorrenzialità – tali presupposti scontano un rigore maggiore. Il concorrente può sfruttare ogni opportunità di gara senza rinunciare alla prima offerta, dando luogo a un opportunismo procedurale tollerato dall’ordinamento. La seconda offerta avrebbe sostituito la prima se la proroga fosse stata legittima; in caso contrario, la prima offerta rivive.

Il Collegio respinge anche la censura sulla tardività del ricorso di primo grado. In applicazione dei principi della Adunanza plenaria n. 4 del 2018, la proroga non aveva imposto requisiti abnormi né reso impossibile confezionare l’offerta: la sua lesività è divenuta concreta solo con l’aggiudicazione, da cui decorre il termine di trenta giorni.

Quanto al dedotto malfunzionamento oggettivo, la Corte rileva che l’atto di proroga prospettava mere difficoltà operative – barriere linguistiche, differenze normative sulla firma digitale, fusi orari – superabili da ogni operatore accorto e prudente, in applicazione del principio di buona diligenza informatica affermato dalla giurisprudenza. La relazione tecnica regionale, che per la prima volta in appello ha allegato errori di sistema, costituisce motivazione postuma e come tale è inammissibile.

La Corte conferma poi la reviviscenza della prima offerta e l’insussistenza della violazione della par condicio competitorum. Infine, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi riproposti e respinge l’appello incidentale, rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante non aggiudicare in presenza di una sola offerta ritenuta non conveniente, come previsto dall’art. 108, comma 10, del codice dei contratti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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