Opposizione all’esecuzione fondata su ordinanza di assegnazione e soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. III n. 17665 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. costituisce la fonte dell’obbligazione del terzo pignorato verso il creditore procedente, che diviene debitore in forza di quel provvedimento, azionabile in suo danno come titolo esecutivo di formazione giudiziale. Nella procedura esecutiva promossa dall’assegnatario nei confronti del terzo pignorato è inibito a quest’ultimo far valere fatti modificativi o estintivi del proprio debito verso il debitore principale, salvo che siano sopravvenuti all’ordinanza stessa. Il thema decidendum delle opposizioni avverso esecuzioni fondate su titoli giudiziali resta circoscritto ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto a procedere verificatisi dopo il formarsi del titolo, restando esclusa la deduzione di error in iudicando o error in procedendo. Ne consegue che, intervenuta la cessazione della materia del contendere per caducazione del titolo, è conforme a diritto la condanna dell’opponente alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Nell’ambito di un’espropriazione presso terzi promossa da una società in danno di un consorzio e nei confronti di un comune terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione assegnò al procedente i crediti del debitore verso il terzo con ordinanza resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. Il comune propose opposizione agli atti esecutivi, accolta dal tribunale con sentenza che annullò l’ordinanza di assegnazione, divenuta definitiva a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Nelle more, la società intraprese nuova espropriazione presso terzi in danno del comune e presso il suo tesoriere, azionando come titolo esecutivo proprio l’ordinanza di assegnazione. Il comune reagì con opposizione all’esecuzione, contestando l’esistenza del debito verso il consorzio e l’attuale azionabilità del credito. Il tribunale accolse l’opposizione; la corte d’appello, preso atto della caducazione del titolo, dichiarò la cessazione della materia del contendere e, applicando la soccombenza virtuale, condannò l’opponente alle spese. Il comune ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., sostenendo che la contestazione sull’assenza del presupposto dell’assegnazione implicasse l’accertamento dell’inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione. La Corte reputa la doglianza infondata.
Il Collegio ribadisce che l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ. è la fonte dell’obbligazione del terzo pignorato verso il creditore procedente, di cui il terzo diviene debitore in forza del provvedimento, azionabile in suo danno come titolo esecutivo giudiziale. Richiama sul punto Cass. n. 7231 del 2022 e Cass. n. 15447 del 2020.
Da tale premessa discende che, nella procedura esecutiva intrapresa dall’assegnatario verso il terzo pignorato sulla base dell’ordinanza, è inibito al terzo far valere fatti modificativi o estintivi del proprio debito verso il debitore principale, a meno che non siano sopravvenuti all’ordinanza stessa, come affermato da Cass. n. 108 del 2023. Il principio è declinazione specifica del più generale orientamento secondo cui il thema decidendum delle opposizioni avverso esecuzioni fondate su titoli di formazione giudiziale è circoscritto ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto a procedere verificatisi dopo il formarsi del titolo, restando esclusa la deduzione di motivi di ingiustizia o di illegittimità formale del titolo giudiziale (richiamate, tra le altre, Cass. n. 3517 del 2024, Cass. Sez. Un. n. 9479 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 19889 del 2019).
Conforme a diritto è dunque la valutazione della corte territoriale, che ai fini della soccombenza virtuale ha ritenuto verosimilmente non accoglibile l’opposizione, in quanto argomentata sull’illegittimità del titolo esecutivo per asserita assenza dei presupposti. Il secondo motivo, che imputa l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., è inammissibile: denuncia la mancata disamina di una ragione di opposizione, evocando impropriamente la fattispecie, poiché il fatto decisivo va inteso in senso storico-naturalistico, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive. Il terzo motivo, sulla ingiustizia ed eccessività della condanna alle spese, è inammissibile per apoditticità e genericità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.
Nota della Redazione
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