Legittimazione del concessionario e merito della pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17712 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia della riscossione dei crediti previdenziali, il concessionario della riscossione difetta di legittimazione ad agire in ordine al merito della pretesa contributiva, spettando al solo ente impositore la legittimazione a contraddire sulla fondatezza del credito. Ne consegue che il concessionario non ha interesse a impugnare le statuizioni vertenti sulla prescrizione del credito, che costituiscono il fulcro della decisione di merito. Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, collegandosi al principio dell’art. 81 cod. proc. civ., con l’unico limite del giudicato interno, non integrato quando la questione non sia stata sollevata dalle parti.
Il Fatto
Il concessionario della riscossione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che, respingendo il suo gravame, aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione del contribuente e dichiarato prescritti i crediti per contributi e sanzioni azionati con le cartelle esattoriali opposte.
La Corte territoriale aveva reputato compiuta la prescrizione quinquennale dei crediti recati dalle cartelle, in carenza di validi atti interruttivi, anche a voler ritenere valide le notifiche degli atti impositivi. Il concessionario censura il computo del termine di prescrizione, la mancata conversione in decennale per effetto dell’irretrattabilità del credito e il regolamento delle spese. L’ente previdenziale si limita a conferire procura; l’ente assicurativo resta intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, che investono sotto profili connessi il merito della pretesa, e li dichiara inammissibili, richiamando la propria giurisprudenza recente (Cass., sez. lav., n. 5769 del 2025).
Il fulcro dell’argomentazione è la carenza di legittimazione del concessionario. Questi non è titolare di alcun interesse a impugnare le statuizioni in punto di prescrizione, che rappresentano il nucleo della decisione d’appello e attengono alla fondatezza del credito dedotto in causa. In materia di riscossione dei crediti previdenziali, compete al solo ente impositore la legittimazione a contraddire sul merito della pretesa contributiva, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 7514 del 2022.
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, perché si collega al principio dell’art. 81 cod. proc. civ., che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui fuori dei casi previsti dalla legge. L’unico limite è il giudicato interno, che nella specie non risulta travalicato: la Corte richiama il principio per cui la decisione nel merito non comporta formazione di giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove la quaestio iuris, pur premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (Cass. S.U. n. 7925 del 2019, richiamata da Cass., sez. lav., n. 18812 del 2022).
Il Collegio ribadisce di essersi già uniformato a tali principi anche con riferimento ai giudizi instaurati dall’odierno ricorrente (Cass., sez. lav., n. 6154 del 2024; Cass., sez. lav., n. 30717 del 2024), senza che ricorso e memoria inducano a rimeditare. Tali considerazioni assorbono le ragioni di inammissibilità prospettate dal controricorrente.
Discende l’inammissibilità del ricorso. La Corte compensa le spese tra ricorrente e controricorrente e nulla dispone nei rapporti con gli enti, l’uno limitatosi a conferire procura e l’altro rimasto intimato. Dichiara infine la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto (Cass., S.U., n. 4315 del 2020).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.