Cumulabilità tra giudizio civile di danno e giudizio contabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1573 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste violazione del ne bis in idem tra il giudizio civile introdotto dalla Pubblica Amministrazione per il ristoro del danno derivante dalla lesione di un proprio diritto soggettivo e il giudizio di responsabilità promosso per i medesimi fatti dinanzi alla Corte dei conti. L’azione civile ha funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare dell’amministrazione attrice, mentre l’azione contabile è volta alla tutela dell’interesse pubblico generale al buon andamento della P.A., con funzione essenzialmente o prevalentemente sanzionatoria. La diversità di funzioni e di presupposti, quale il dolo o la colpa grave richiesto per la responsabilità amministrativa, rende le due azioni non sovrapponibili e non alternativo-prevalente il giudizio erariale rispetto a quello ordinario. L’eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, deducibile per la prima volta in appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del tribunale, confermava la responsabilità di un dirigente per l’inadempimento degli obblighi assunti quale responsabile di un progetto gestito per conto di una società in house dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, condannandolo al pagamento del danno. La corte territoriale escludeva, invece, la copertura assicurativa del danno da parte di una delle compagnie convenute, ritenendo che l’inadempimento contestato non fosse riferibile ai danni causati a “terzi”, come previsto dalla clausola contrattuale, non potendo il datore di lavoro essere qualificato come terzo.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il dirigente, con sei motivi, sia la società datrice di lavoro, con ricorso incidentale concernente l’esclusione della copertura assicurativa della polizza stipulata con altra compagnia. La società assicuratrice e gli altri soggetti resistevano con controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi del ricorso principale, con i quali il ricorrente sosteneva che la pendenza del giudizio dinanzi alla Corte dei conti per il medesimo danno avrebbe imposto al giudice ordinario di dichiarare la litispendenza o, comunque, di sospendere il processo ex art. 295 cod. proc. civ., in ragione di una presunta alternatività e prevalenza del giudizio erariale, pena la violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali UE.
Nel rigettare le censure, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (tra cui Cass. n. 23833/2024, Cass. n. 32929/2018 e Sezioni Unite n. 14632/2015), affermando che l’azione civile proposta dalla P.A. è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e compensativa, mentre la responsabilità amministrativa è correlata a un’azione obbligatoria e indisponibile, che richiede il dolo o la colpa grave e ha connotazione sanzionatoria. Da tale diversità di funzioni e presupposti deriva la non sovrapponibilità delle due azioni e l’infondatezza delle censure relative alla litispendenza e alla sospensione per pregiudizialità.
La Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibili i motivi riguardanti l’interpretazione dei contratti assicurativi proposti dal ricorrente principale, in quanto le censure si risolvevano in una mera contrapposizione alla valutazione del merito operata dal giudice d’appello, senza indicare specificamente i canoni interpretativi violati e le ragioni dello scostamento da essi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20294/2019, Cass. n. 13595/2020).
Quanto al ricorso incidentale della società datrice di lavoro, la Corte ha disatteso il primo motivo, relativo alla dedotta novità dell’eccezione di inoperatività della polizza, chiarendo che tale eccezione non è un’eccezione in senso proprio ma una semplice difesa finalizzata a contestare il fondamento della domanda, pertanto deducibile per la prima volta anche in appello. Ha, infine, rigettato il secondo motivo, incentrato sulla violazione dei canoni di interpretazione contrattuale, rilevando che la lettura offerta dalla corte di merito era ragionevole e coerente e che il ricorrente non aveva fornito indicazioni sui canoni asseritamente violati, contrapponendo alla ricostruzione accolta solo una diversa interpretazione (Cass. n. 9461/2021).
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Nota della Redazione
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