Compensazione delle spese tributarie per gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 17753 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la regolamentazione delle spese di giudizio non è disciplinata dall’art. 92 cod. proc. civ., ma dalla norma speciale di cui all’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, che, a seguito della novella del 2015, non richiama più la disposizione processualcivilistica. La compensazione integrale delle spese è legittima quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, riconducibili anche all’incertezza sulla definizione della documentazione da esibire, che abbia indotto la parte a integrare nel corso del giudizio le prove decisive per l’accoglimento dell’appello. La statuizione di compensazione è sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, non per diversa valutazione nel merito.
Il Fatto
Il contribuente impugna una cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, annulla invece la cartella e compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 91 cod. proc. civ.: la compensazione sarebbe stata disposta nonostante la soccombenza dell’Amministrazione, in assenza di alcuna delle ipotesi contemplate dalla norma. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; l’agente della riscossione resta intimato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una precisazione preliminare: la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, sicché la compensazione operata dal giudice del gravame si riferisce a entrambi i gradi del giudizio.
Il ricorrente aveva evocato il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. come novellato dalla legge n. 130 del 2022. La Corte rileva però che, trattandosi di giudizio instaurato con ricorso del 25.10.2019, il testo vigente ratione temporis è quello risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 13, comma 1, D.L. 132/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162/2014. A quelle ipotesi si aggiunge quella risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19.4.2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la compensazione anche in presenza di altre analoghe ed eccezionali ragioni.
Il passaggio decisivo è però un altro. La Corte afferma che la regolamentazione delle spese nel giudizio tributario non è disciplinata dall’art. 92 cod. proc. civ., ma dalla norma speciale di cui all’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, che dal 2015 non richiama più la disposizione processualcivilistica. Il secondo comma, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016 e fino al 4.1.2024, consente la compensazione solo in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
La motivazione offerta dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado — l’incertezza circa la definizione della documentazione da esibire — non presenta illogicità intrinseca e risulta ancorata all’integrazione documentale effettuata in secondo grado, ritenuta sufficiente a fondare l’accoglimento dell’appello. Tale motivazione è quindi riconducibile alla fattispecie delle gravi ed eccezionali ragioni. La Corte rimarca infine che il legislatore, a decorrere dal 4.1.2024, ha aggiunto al medesimo comma un’ulteriore ipotesi di compensazione, applicabile quando la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio.
Nota della Redazione
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