Estinzione del giudizio tributario e termine di notifica della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 4706 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, ai sensi degli artt. 393 cod. proc. civ. e art. 63, comma 2, d. Lgs. n. 546/1992, travolge tutte le sentenze in esso pronunciate e rende definitivo l’avviso di accertamento, senza che si formi alcun giudicato sulla pretesa impositiva. Da tale definitività decorre il termine decadenziale di cui all’art. 25, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 602/1973 per la notifica della cartella di pagamento, restando estranea la disciplina delle cause di sospensione e interruzione proprie della prescrizione. Non integra omessa pronuncia la decisione che, accogliendo il gravame, presupponga implicitamente il rigetto delle questioni non espressamente esaminate.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale la cartella esattoriale notificatagli dall’agente della riscossione, recante l’intimazione di pagamento di somme iscritte a ruolo in forza di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, divenuto definitivo per l’estinzione del giudizio di impugnazione non riassunto nel termine di legge.
La Commissione provinciale accoglieva il ricorso e annullava l’atto esattivo, dichiarando prescritta la pretesa tributaria. La decisione era riformata in appello, con rigetto dell’originario ricorso. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva l’omesso esame di fatti decisivi, in realtà contestando l’omessa pronuncia su alcune questioni, e dunque un error in procedendo. La Corte riqualifica la censura nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e la ritiene infondata.
La Corte ribadisce che non ricorre omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta l’implicito rigetto degli argomenti non trattati, presupponendone come antecedente logico-giuridico l’irrilevanza o l’infondatezza. In base a una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., ispirata ai principi di economia e ragionevole durata del processo, la Cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito la questione, quando questa sia di diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Verifica quindi la specificità dei motivi di appello, la formazione del giudicato interno e le doglianze su ruolo, notifica e sottoscrizione della cartella, tutte implicitamente rigettate o prive di fondamento.
Con il secondo motivo si lamentava la nullità della decisione regionale, per avere il collegio respinto l’originario ricorso in accoglimento del gravame del solo ente impositore. La Corte esclude l’error in procedendo: nel contenzioso tributario, quando il contribuente impugni la cartella per motivi attinenti all’invalidità degli atti impositivi presupposti, la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione; la tardività della notificazione non costituisce vizio proprio della cartella, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire.
Con il terzo motivo si deduceva la violazione dell’art. 25, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., sostenendosi che l’estinzione del giudizio avesse fatto venir meno l’effetto interruttivo permanente della prescrizione. La Corte respinge la censura: l’estinzione per mancata riassunzione rende definitivo l’avviso di accertamento e i termini di decadenza decorrono da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva. La disciplina delle cause di sospensione e interruzione è propria della prescrizione, non della decadenza. La CTR ha quindi correttamente applicato il termine, ancora in corso alla data di notifica della cartella.
Nota della Redazione
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