Compensazione delle spese solo con gravi ed eccezionali ragioni esplicitate (Cass. civ. Sez. V n. 17755 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione, totale o parziale, delle spese di lite è subordinata alla ricorrenza della soccombenza reciproca ovvero di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve esplicitamente indicare nella motivazione. Il mero rinvio, o l’adesione, alla motivazione del giudice di primo grado non supplisce a tale obbligo quando in quest’ultima le ragioni non siano state esposte. La sentenza che convalida la compensazione senza enucleare le ragioni giustificative è censurabile per violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Il Fatto

Un contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa per l’omesso versamento di tasse automobilistiche relative all’anno 2008. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando la cartella per tardività della notifica. Il contribuente proponeva appello avverso tale decisione; la Commissione tributaria regionale rigettava l’impugnazione.

Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, lamentando l’error in procedendo per difetto di motivazione e l’error in iudicando in ordine alla mancata condanna della resistente alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi. L’agente della riscossione depositava nota scritta ai soli fini della partecipazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il terzo motivo, che reputa parzialmente fondato. La questione riguarda l’art. 92 cod. proc. civ. nella formulazione vigente alla data di notifica del ricorso introduttivo, che ammette la compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Il Collegio rileva che nella specie difetta la soccombenza reciproca nel giudizio di primo grado. Questa circostanza avrebbe di per sé legittimato la compensazione, ma non ricorre. Il giudice di appello ha quindi fatto mal governo della norma, ritenendo corretta la motivazione della decisione di primo grado in tema di compensazione, sebbene in essa non fossero state esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge.

Il principio affermato è che l’onere motivazionale posto dall’art. 92 cod. proc. civ. non può dirsi assolto mediante il rinvio a una pronuncia che, a sua volta, sia carente sul punto. La compensazione resta dunque illegittima quando l’apparato giustificativo manchi ab origine e il giudice dell’impugnazione non vi ponga rimedio con autonoma indicazione.

L’accoglimento, per quanto di ragione, del terzo motivo determina l’assorbimento del primo e del secondo motivo di ricorso. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di merito, in diversa composizione, perché proceda a nuovo e motivato esame e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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