Trust con beneficiario individuato: necessario il diritto di pretendere l’assegnazione del reddito (Cass. civ. Sez. 5 n. 12381 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte dirette, ai fini della tassazione dei redditi conseguiti dal trust, deve intendersi per beneficiario individuato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.), il soggetto che, oltre ad essere puntualmente individuato come tale nell’atto di costituzione del trust, risulti in base ad esso titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Ne consegue che, in assenza di tale diritto, non può trovare applicazione il regime di imputazione per trasparenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), t.u.i.r., dovendo i redditi del trust essere assoggettati ad imposizione in capo al trust stesso.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, imputando per trasparenza, quale “beneficiario individuato”, il reddito prodotto da un trust dallo stesso costituito a New York nel 2004. Tale reddito, consistente in dividendi, interessi e utili di capitale, veniva assoggettato a IRPEF con le aliquote progressive. Il contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, la quale accoglieva la domanda proposta in via subordinata, disponendo l’applicazione dell’aliquota sostitutiva del 12,50 per cento. La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti e la Commissione Tributaria di secondo grado, accogliendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, rigettava integralmente l’originario ricorso del contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione è stata chiamata a verificare la corretta sussunzione della fattispecie concreta nelle previsioni di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), e all’art. 73, comma 2, ultimo periodo, del t.u.i.r., che disciplinano il regime di tassazione per trasparenza dei trust con beneficiari individuati. Il ricorrente sosteneva l’errore della Commissione di secondo grado nell’attribuirgli la qualità di beneficiario individuato, non essendogli stato riconosciuto dall’atto costitutivo il diritto di pretendere l’assegnazione dei redditi.
La Suprema Corte ha preliminarmente escluso ogni profilo di inammissibilità del motivo, trattandosi di una contestazione relativa all’errata sussunzione della fattispecie concreta, come ricostruita dai giudici di merito, nelle astratte previsioni normative, e non già di una rivalutazione degli accertamenti di fatto. Nel merito, ha chiarito che la nozione di “beneficiario individuato” deve essere interpretata alla luce del presupposto dell’IRPEF, costituito dal possesso di redditi. Deve, pertanto, trattarsi non di un mero beneficiario formale, ma di un beneficiario di reddito, ossia del soggetto che ha una capacità contributiva attuale in rapporto al reddito.
Tale qualità richiede che il soggetto, oltre ad essere puntualmente individuato nell’atto di costituzione, sia anche titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione della parte di reddito imputata. La Corte ha richiamato a sostegno di tale interpretazione i propri precedenti costituiti dalle ordinanze n. 3986/2021 e n. 7973/2021, nonché la prassi dell’Agenzia delle Entrate, ivi incluse la circolare n. 48/E del 2007 e la risposta a istanza di interpello n. 239 del 2025.
Nel caso di specie, la Commissione di secondo grado aveva accertato che la trustee, sorella del disponente, aveva il potere di decidere discrezionalmente tempi e misura dei versamenti in favore del beneficiario, essendo la discrezionalità limitata alla sola determinazione del quantum e della periodicità. La Corte ha rilevato che, una volta appurato che l’attribuzione del reddito era rimessa alla discrezionalità del trustee, doveva escludersi che il beneficiario fosse titolare del diritto di pretendere l’assegnazione della parte di reddito a lui imputata. Di conseguenza, il combinato disposto degli artt. 44, comma 1, lett. g-sexies), e 73, comma 2, del t.u.i.r. non poteva trovare applicazione.
Accolto il primo motivo di ricorso, i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando integralmente le spese dell’intero giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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