Spese di sponsorizzazione sportiva: presunzione assoluta di deducibilità (Cass. civ. Sez. V n. 17778 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, nel testo vigente ratione temporis, sono assistite da una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, che l’esborso miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor e che il beneficiario abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale. La deducibilità non è subordinata a requisiti ulteriori, quali la registrazione del contratto, la dichiarazione reddituale annuale della sponsee o la sua antieconomicità. Ne consegue che l’Agenzia delle entrate non può sindacare la congruità o la coerenza commerciale della spesa, profili di merito estranei ai suoi poteri, e il costo è integralmente deducibile dal reddito dello sponsor.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di produzione e messa in opera di carpenterie metalliche, ha esposto nel periodo di imposta 2014-2015 spese di sponsorizzazione per 30.000,00 euro a favore di un’associazione sportiva dilettantistica. In ragione della ristretta base sociale, la contestazione dell’esborso si è riflessa sui singoli soci in proporzione alla partecipazione al capitale.
Il giudice di prossimità ha accolto le ragioni della parte contribuente, ma la sentenza è stata riformata in appello, sul rilievo che la spesa era pari al 60% del fatturato, quindi eccessiva, e destinata a intercettare solo il 7% della clientela. Avverso tale pronuncia la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo.
La Motivazione della Corte
Il primo profilo del ricorso concerne la dedotta violazione del giudicato interno. La doglianza non è accolta: la contestazione dell’Agenzia in appello, riproponendo le difese di primo grado, ha criticato la sentenza nella sua interezza, così che il giudice del gravame è stato investito della fattispecie in modo integrale e non è rimasto vincolato ad alcuna statuizione di prime cure.
Gli ulteriori profili sono invece fondati. La Corte ricostruisce l’evoluzione della propria giurisprudenza sull’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002. Muovendo da Cass. V n. 14232 del 2017, si era affermato che le spese di sponsorizzazione sono assistite da presunzione assoluta circa la loro natura pubblicitaria, al ricorrere di quattro condizioni: natura dilettantistica dello sponsorizzato, rispetto del limite quantitativo, finalità promozionale dell’esborso e specifica attività del beneficiario.
Con Cass. VI-5 n. 8981 del 2017 è stato poi precisato che la presunzione opera per la sola ricorrenza dei presupposti di legge, senza che rilevino requisiti ulteriori: non l’assenza di registrazione, non la dichiarazione reddituale omessa dalla sponsee, non l’antieconomicità del costo. E con Cass. V n. 4612 del 2023 si è infine chiarito che la norma fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni a favore di imprese sportive dilettantistiche, quando i corrispettivi siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’erogante e sia riscontrata una specifica attività del beneficiario.
Da tale assetto la Corte trae la conseguenza decisiva: le spese devono essere orientate alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor, ma non possono essere sottoposte a valutazioni su congruenza o coerenza, profili di merito che esulano dai poteri dell’Agenzia delle entrate.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso. Non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio è definito con l’accoglimento anche del ricorso originario della parte contribuente. Le spese dei gradi di merito sono compensate; l’Agenzia è condannata alla rifusione delle spese di legittimità, distratte a favore dell’avvocato antistatario.
Nota della Redazione
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