Motivazione apparente e inammissibilità del ricorso tributario per mero rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 17779 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e come tale denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza con cui il giudice tributario di appello dichiari l’inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, sul presupposto che il contribuente si sia limitato a un mero rinvio alle motivazioni di altro ricorso, senza però confrontarsi con le censure effettivamente svolte e con il contenuto dell’atto impugnato. Il vizio ricorre quando la pronuncia, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. In tal caso la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo esame.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società un avviso di accertamento con cui rettificava, nel modello unico IRES per l’anno 2010, l’utilizzo di una perdita dichiarata nell’anno di imposta precedente. La rettifica conseguiva a un distinto accertamento, con il quale era stato determinato per il 2009 un maggior reddito di impresa.

La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Genova, che rigettava il ricorso ritenendolo infondato quale mera conseguenza della pronuncia resa sull’anno 2009. La C.t.r. della Liguria, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio, dichiarava inammissibile il ricorso principale per violazione dell’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ravvisando un mero rinvio ad altro atto introduttivo. La società ricorreva per cassazione con tre motivi, chiedendo anche la riunione con il ricorso relativo all’anno 2009.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’istanza di riunione, poiché il ricorso è deciso nella medesima camera di consiglio e perché, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8774 del 2021, il diritto alla ragionevole durata del processo impone di evitare formalità non necessarie e attività processuali prive di reale utilità.

Nel merito, il primo e il secondo motivo sono fondati. La Corte ricostruisce l’ambito della motivazione apparente richiamando un consolidato orientamento (Sezioni Unite n. 34476 del 2019, nonché i precedenti conformi ivi citati). Nel giudizio di legittimità è denunciabile la sola anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e non raggiunge il minimo costituzionale dell’art. 111, sesto comma, Cost.

Nel caso concreto, la C.t.r. si è limitata ad affermare che il contribuente non avrebbe dovuto ricorrere al mero rinvio ad altro atto introduttivo, senza cogliere la specifica doglianza del ricorrente. Questi aveva dedotto l’erroneità della decisione di primo grado, che aveva ritenuto legittima la pretesa per il 2010 in quanto mera conseguenza della sentenza relativa al 2009. Il ricorso di primo grado, allegato, evidenziava che la pretesa dell’atto discendeva dalla contestazione del maggior reddito accertato per l’esercizio precedente, in luogo della perdita dichiarata: l’illegittimità dell’accertamento per il 2010 andava ricercata aliunde, nell’illegittimità dell’atto relativo al 2009.

Da qui l’accoglimento dei primi due motivi e l’assorbimento del terzo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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