Onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA (Cass. civ. Sez. V n. 17777 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, quando l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, essa ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. Tale prova può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici ed elementi indiziari, idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita. Il giudice di legittimità non può riesaminare l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate emetteva, nei confronti di una società di costruzioni in liquidazione, un avviso di accertamento con cui recuperava l’IVA indebitamente detratta, pari a euro 60.817,66, rettificando la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2008. La pretesa traeva origine da un’attività di indagine della Guardia di finanza nei confronti di un’altra società, con sede in altra regione, esercente costruzione di edifici e commercio di metalli ferrosi, nel corso della quale era emerso che questa aveva emesso, nel 2008, fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti nei confronti di numerose aziende.

Alcune di quelle fatture erano state annotate e contabilizzate dalla società verificata, che aveva dichiarato acquisti per un imponibile di euro 304.088,30, detraendo IVA per l’importo complessivo sopra indicato. La contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso per omesso contraddittorio preventivo e per avere la società assolto l’onere di prova contraria. L’appello dell’Agenzia era rigettato dalla CTR, che condannava l’ufficio alle spese; di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il terzo motivo, esaminato per primo, investe la violazione dell’art. 2697 cod. civ. La Corte lo ritiene infondato, richiamando la giurisprudenza unionale in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e frode carosello. In particolare, il principio è quello per cui l’Amministrazione, contestando la fittizietà soggettiva del fornitore, deve provare non solo l’oggettiva inesistenza del contraente, ma anche la consapevolezza del destinatario, dimostrabile anche in via presuntiva, in base a elementi oggettivi e specifici.

La Corte precisa che la prova si incentra su due circostanze: che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione IVA. Non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione: è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.

Quanto al tipo di prova, essa può ritenersi raggiunta quando l’Amministrazione fornisca attendibili indizi idonei a integrare una presunzione semplice, come previsto dall’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/72. Non occorre la prova certa e incontrovertibile di ogni operazione e dettaglio; non è quindi configurabile alcuna violazione del criterio di riparto dei carichi probatori.

La CTR, valorizzando il peso degli elementi acquisiti, ha svolto una propria valutazione. Le sue argomentazioni costituiscono il frutto di accertamenti in fatto, non adeguatamente contestati: il motivo, calibrato sulla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., è incentrato, sul versante della consapevolezza, su circostanze riferibili alla società cedente e sull’importo elevato degli acquisti. Anche qualificandolo come vizio motivazionale, esso sarebbe inammissibile, perché volto a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contrapponendovi una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto.

La proposizione del ricorso per cassazione non consente di rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, tratto dall’analisi degli elementi disponibili e in sé coerente, restando l’apprezzamento dei fatti e delle prove sottratto al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata ha motivato secondo il prudente apprezzamento delle circostanze acquisite e nel rispetto delle regole di riparto dei carichi probatori. Il primo e il secondo motivo restano assorbiti. Il ricorso è rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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