Interesse a impugnare e compensazione delle spese fuori dai casi di legge (Cass. civ. Sez. II n. 17799 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse all’impugnazione, manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., la cui assenza è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, va apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame. Esso non può consistere in un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi sulla decisione adottata, salvo che la pronuncia contenga una statuizione contraria all’interesse della parte e suscettibile di formare giudicato. La compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., può disporsi, oltre che per soccombenza reciproca, solo in caso di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze di pari gravità ed eccezionalità, non essendo a tal fine configurabile la contumacia della parte intimata.

Il Fatto

Il giudice di Pace aveva respinto l’opposizione proposta dal Ministero avverso il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento delle competenze spettanti al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rigettando l’eccezione di tardività dell’opposizione e compensando le spese in ragione della reciproca soccombenza.

Il Tribunale, in sede di appello, escluse l’interesse del legale a impugnare la reiezione di tale eccezione, ritenendolo vittorioso nel merito, e compensò le spese del secondo grado richiamando la contumacia dell’appellato. Il ricorrente ha censurato tale statuizione in Cassazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi sono trattati congiuntamente per connessione e giudicati fondati. Il Collegio muove dall’art. 100 cod. proc. civ. e dalla costante lettura dell’art. 111 Cost., ricordando che l’interesse ad agire e quello a impugnare sono rilevabili anche d’ufficio e devono ancorarsi a un’utilità concreta, non a un interesse meramente teorico alla correttezza della decisione.

La Corte richiama i propri precedenti, tra cui Sez. III n. 23054 del 2024 e Sez. II n. 28307 del 2020, e ribadisce che l’interesse sussiste quando la pronuncia contenga una statuizione contraria alla parte idonea a formare giudicato, imponendo la prospettazione delle lesioni concretamente derivate agli errori motivazionali del provvedimento impugnato.

Nel caso esaminato, l’interesse ad impugnare la reiezione dell’eccezione di tardività nasceva proprio dalla declaratoria di soccombenza reciproca, che aveva condotto alla compensazione delle spese del primo grado. Il giudice di merito ha quindi errato nel negare l’interesse sulla sola base dell’esito vittorioso nel merito.

Quanto al secondo profilo, la Corte osserva che l’art. 92 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche del d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, consente la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di assoluta novità, mutamento giurisprudenziale o sopravvenienze di pari gravità, non esprimibili con formule generiche e non integrabili dal mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata.

Poiché la compensazione del secondo grado si fondava sulla reciproca soccombenza, travolta dall’accoglimento della prima censura, e sulla contumacia del Ministero, ipotesi estranea alle cause legali, il ricorso è accolto. La sentenza è cassata e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con condanna del Ministero alle spese del gravame e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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