Opposizione agli atti esecutivi, dies a quo e sospensione Covid (Cass. civ. Sez. III n. 11328 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel periodo di sospensione emergenziale delle attività giudiziarie disposto dal d.l. n. 18/2020, la parte di un procedimento esecutivo pendente può legittimamente attendersi di essere informata degli sviluppi delle attività da compiersi necessariamente in presenza, come l’udienza ex art. 548 c.p.c. Non può dunque assumersi a dies a quo del termine di venti giorni per l’opposizione agli atti esecutivi la data dell’udienza anticipata originariamente indicata nell’atto di pignoramento, né quella di un mero accesso in cancelleria volto a informazioni sulla pendenza della procedura. Il termine decorre, invece, dal momento in cui l’esecutato acquisisce contezza dell’esistenza dell’ordinanza di assegnazione, secondo la diligenza concretamente esigibile in periodo pandemico.

Il Fatto

La vicenda nasce da una procedura esecutiva avviata con pignoramento presso terzi dinanzi al Tribunale di Tivoli. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 10.1.2020, aveva assegnato alla creditrice procedente le somme pignorate e dichiarate dal terzo. L’esecutata ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, deducendo che l’udienza ex art. 548 c.p.c. era stata anticipata senza che la relativa comunicazione le fosse stata recapitata, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità del provvedimento.

Il Tribunale di Tivoli ha accolto l’opposizione, ritenendola tempestiva e individuando la conoscenza dell’ordinanza nel momento in cui l’opponente aveva ottenuto la visibilità del fascicolo telematico. La creditrice ha impugnato la sentenza in Cassazione con tre motivi, censurando la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio, l’individuazione del dies a quo e l’omessa pronuncia su un’eccezione di carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si lamentava la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio dell’esecuzione. Il motivo è inammissibile, perché non viene dedotto in concreto in cosa consista il pregiudizio al diritto di difesa. Il Tribunale, infatti, aveva dato atto di aver esaminato la documentazione relativa al procedimento esecutivo, così risultando superata ogni doglianza.

Il secondo motivo, relativo all’art. 617 c.p.c., è infondato, pur richiedendo una correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. La Corte rileva che l’atto di pignoramento era stato notificato all’esecutata, sicché risultano erronee sia l’affermazione del Tribunale sulla mancata prova della notifica, sia le conseguenze da essa tratte in ordine agli oneri di residenza o domicilio. Ne deriva che una comunicazione in cancelleria ex art. 492, comma 2, cod. proc. civ. sarebbe stata valida; ma il Tribunale ha dato atto che di tale comunicazione non vi era prova nel fascicolo telematico, affermazione non specificamente impugnata.

La Corte richiama quindi il principio per cui, in condizioni di normalità, grava sulla parte del processo esecutivo un onere di diligenza volto a verificare l’esito delle attività processuali, essendo sufficiente la conoscenza del provvedimento potenzialmente pregiudizievole (Cass. n. 5172/2018, Cass. n. 15193/2018, Cass. n. 18421/2022). Tale principio, però, è applicabile solo in condizioni di ordinarietà. Le vicende di causa ricadono nel periodo di sospensione delle attività giudiziarie dal 9 marzo all’11 maggio 2020, sicché le parti potevano legittimamente attendersi di essere informate degli sviluppi delle attività da compiersi in presenza.

Pertanto non possono valere come dies a quo né la data dell’udienza anticipata indicata nel pignoramento, né quella di un accesso in cancelleria, che denota solo la conoscenza della pendenza della procedura. Corretta è invece l’individuazione del termine nel momento in cui il difensore dell’esecutata ha ottenuto l’attestazione sullo stato della procedura, secondo la diligenza concretamente esigibile in periodo pandemico.

Infine, il terzo motivo è palesemente infondato. L’opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo dell’esecuzione, non all’an exequatur, unica ipotesi in cui rilevano i profili di esistenza ed esigibilità del credito. Lo svolgimento dell’udienza ex art. 548 c.p.c. senza che l’esecutato sia stato notiziato dell’anticipazione è pregiudizievole per i suoi diritti, trattandosi di lesione autoevidente (Cass. n. 27424/2023). Il ricorso è dunque rigettato con correzione della motivazione, con compensazione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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