Onere della prova e giudicato interno nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17800 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale non si forma sulla ripartizione dell’onere della prova, che costituisce non un elemento di accertamento definitivo, ma una regola di giudizio la cui applicazione conduce a una decisione di merito. La preclusione da giudicato può derivare solo da una statuizione che abbia attribuito o negato il bene della vita preteso, non da una pronuncia che si limiti a risolvere questioni giuridiche strumentali. Il giudicato non si forma sugli errores in procedendo. I consorzi di miglioramento fondiario, in assenza di previsione normativa esplicita, non sono destinatari diretti delle norme regionali dettate per i consorzi di bonifica, trattandosi di enti distinti. Le nuove eccezioni dedotte per la prima volta con la memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. sono inammissibili, avendo le memorie la sola funzione di illustrare e chiarire le ragioni già svolte.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello di un consorzio di miglioramento fondiario e accoglieva l’appello incidentale del contribuente avverso la pronuncia di primo grado, che aveva annullato le cartelle esattoriali relative al mancato pagamento dei contributi consortili per l’annualità 2014.
Il consorzio proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione del giudicato interno sull’onere probatorio, l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera consortile e l’omesso esame del motivo relativo all’inapplicabilità della legge regionale richiamata. Il contribuente resisteva con controricorso; l’agente della riscossione restava intimato.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte esclude che il giudicato interno possa formarsi sulla ripartizione dell’onere della prova. Tale ripartizione non integra un elemento oggetto di accertamento definitivo, ma una regola di giudizio funzionale alla decisione di merito. La preclusione da giudicato sostanziale scaturisce solo dalla statuizione che attribuisce o nega il bene della vita preteso, non da una pronuncia che risolva questioni giuridiche strumentali. Il giudicato non si forma sugli errores in procedendo.
Sul secondo motivo la Corte rileva l’omessa pronuncia dei giudici d’appello. Il consorzio aveva eccepito che il contribuente non aveva impugnato la delibera assembleare di approvazione del bilancio preventivo del 2014, atto prodromico alla cartella, con conseguente acquiescenza alla pretesa impositiva. La censura risultava riportata nella stessa sentenza d’appello, ma su di essa i giudici di secondo grado non si erano pronunciati.
Anche il terzo motivo è accolto. La Corte, trattandosi di questione di diritto senza accertamenti in fatto, rileva che il consorzio ricorrente ha natura di consorzio di miglioramento fondiario, quale previsto dall’art. 863 cod. civ. In assenza di una previsione normativa esplicita, tali enti non sono destinatari diretti delle norme regionali dettate per i consorzi di bonifica, trattandosi di soggetti distinti.
La Corte dichiara infine inammissibili le deduzioni del controricorrente formulate per la prima volta con la memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c., concernenti l’assenza del potere del consorzio di riscuotere oneri mediante iscrizione a ruolo. Il giudizio di legittimità si caratterizza per la concentrazione delle attività difensive: le memorie hanno la sola funzione di illustrare e chiarire le ragioni già esposte, non di dedurre nuove eccezioni.
Ne deriva l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, il rigetto del primo e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le questioni assorbite e per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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