Ricorso inammissibile su imposta registro per atti enunciati non censurati in appello (Cass. civ. Sez. V n. 17824 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice di primo grado fonda la decisione su una duplice e autonoma ratio decidendi — la non configurabilità dell’enunciazione e, in ogni caso, la cessazione degli effetti del contratto enunciato al momento dell’azione monitoria — e l’appellante non censura specificamente la seconda, si forma il giudicato interno su tale statuizione. Ne segue l’inammissibilità del ricorso per cassazione che investa unicamente la tematica della tassazione degli atti enunciati, ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986. In materia di imposta di registro, la tassazione per enunciazione presuppone l’autonomia oggettuale dell’enunciazione, l’identità delle parti e la permanenza degli effetti dell’atto enunciato, riferendosi non a qualunque menzione ma alle sole disposizioni poste dal giudice a base della propria decisione.
Il Fatto
La vicenda trae origine da quattro avvisi di liquidazione emessi nei confronti di un avvocato, relativi alla registrazione di altrettanti decreti ingiuntivi pronunciati dal Giudice di Pace. L’Ufficio aveva applicato l’imposta fissa di registro sia sulla condanna al pagamento, sia sull’atto enunciato, individuato nel rapporto di mandato professionale con il cliente.
La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la debenza dell’imposta per la registrazione dei soli decreti ingiuntivi, escludendo invece il tributo sugli atti enunciati. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; il contribuente ha resistito con controricorso, eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità sotto più profili.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986. L’Ufficio sostiene che la tassazione si estende alle disposizioni contenute nell’atto enunciante, essendo il negozio professionale menzionato nei decreti ingiuntivi.
Il contribuente eccepisce l’inammissibilità sotto triplice profilo: difetto di autosufficienza, per mancato deposito degli avvisi e degli atti processuali; formazione del giudicato interno sulla parte non impugnata della sentenza di primo grado; conformità del provvedimento impugnato alla giurisprudenza di legittimità. Deduce altresì l’improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ.
La Corte decide applicando il principio della ragione più liquida ed esamina con precedenza l’eccezione di giudicato interno, che ritiene fondata, con assorbimento dei restanti profili. Rileva che i giudici di primo grado avevano affermato, in via autonoma, che il contratto d’opera professionale al momento dell’azione monitoria risultava di diritto cessato e che i relativi effetti si erano esauriti, rendendo applicabile il secondo comma dell’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986.
Tale autonoma e autosufficiente ratio decidendi non è stata impugnata in secondo grado: l’Ufficio nulla ha dedotto, quanto agli atti enunciati, sulla rilevata applicabilità della norma. Sul piano generale, la Corte richiama Cass. Sez. U. n. 14432 del 24.05.2023, che ha chiarito i presupposti della tassazione per enunciazione — autonomia oggettuale dell’enunciazione, identità delle parti, permanenza degli effetti dell’atto enunciato — e Corte cost. n. 7/1999, secondo cui la tassazione non riguarda qualunque generica menzione ma le disposizioni poste dal giudice a base della decisione.
Non avendo l’Ufficio censurato in appello l’affermazione circa la cessazione degli effetti del rapporto enunciato, la sentenza di primo grado è passata in giudicato sulla non debenza del tributo per gli atti enunciati, in ragione dell’inammissibilità parziale dell’atto di appello. Il ricorso per cassazione, che verte unicamente sulla tassazione degli atti enunciati, è pertanto inammissibile. Resta ferma la statuizione della CTR sulla debenza dell’imposta fissa per la registrazione dei soli decreti ingiuntivi, profilo passato in giudicato in assenza di ricorso incidentale.
Nota della Redazione
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