Rimborso spese di trasferta e compensazione delle spese nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 17825 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, il rimborso delle spese di trasferta di cui all’art. 51, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 non concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente quando sia analitico, cioè ancorato agli esborsi per vitto, alloggio e viaggio effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente; solo il rimborso forfettario, per la parte che eccede il limite massimo previsto dalla norma, concorre a formare il reddito. La qualificazione dell’assegnazione del prestatore a una diversa sede lavorativa come trasferimento o trasferta è riservata al giudice di merito e costituisce giudizio di fatto, non censurabile in sede di legittimità. Nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto in caso di soccombenza reciproca o quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
Il Fatto
Il contribuente, dipendente di una società, era stato comandato a prestare quotidianamente attività presso una sede aziendale situata in un Comune diverso da quello di residenza. Il datore di lavoro aveva operato le ritenute sulle somme erogate a titolo di spese di viaggio per gli spostamenti giornalieri.
Il contribuente presentò istanza di rimborso IRPEF per gli anni 2004, 2005 e 2006; formatosi il silenzio rifiuto, propose ricorso che fu accolto in primo grado. La Commissione tributaria regionale rigettò l’appello dell’Agenzia, ritenendo estranee alla base imponibile le spese di viaggio rimborsate su idonea documentazione, per la loro natura risarcitoria, e compensò integralmente le spese di lite. L’Agenzia ricorse per cassazione; il contribuente resistette e propose ricorso incidentale sulla compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale. Quanto al primo motivo, l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 51 t.u.i.r., sostenendo che i rimborsi andavano qualificati come forfettari e commisurati alla distanza chilometrica, con conseguente imponibilità.
Il Collegio osserva anzitutto che alcune affermazioni dell’Amministrazione non trovano riscontro nella sentenza impugnata, ove si legge che il lavoratore ricevette il comando di prestare quotidianamente attività in altra sede. Non può dunque dubitarsi che il giudice di merito abbia ritenuto la prestazione rientrante nell’interesse del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., spetta al datore determinare la scelta organizzativa della provvisorietà o definitività dell’assegnazione; tale scelta non può essere diversamente qualificata dall’amministrazione fiscale quando siano erogate somme per la trasferta.
La Corte richiama il principio secondo cui la qualificazione dell’assegnazione come trasferimento o trasferta è riservata al giudice di merito e costituisce giudizio di fatto, non censurabile in legittimità (Cass. n. 18479/2014). Le censure dell’Agenzia, attinenti alla ricostruzione del fatto, esulano dal deducibile sotto il profilo della violazione di legge.
Sul merito, la Corte ricorda che, in tema di rimborso delle spese di trasferta, questo può essere analitico, se ancorato agli esborsi effettivamente sostenuti e documentati, ovvero forfettario, con la conseguenza che solo il secondo concorre al reddito per la parte eccedente il limite di legge (Cass. n. 8489/2020; Cass. n. 2124/2024). Nel caso di specie, la sentenza di appello ha escluso che quanto erogato includesse voci diverse dall’indennità chilometrica o correlate al viaggio, mentre l’Agenzia non ha specificato di quali spese si trattasse né ha allegato il superamento dei limiti di imponibilità del rimborso forfettario. Il ricorso principale è quindi infondato.
Quanto al ricorso incidentale, il contribuente censurava la compensazione integrale delle spese disposta dalla C.T.R. per la generica “specificità della materia” e il carattere tecnico delle questioni. La Corte ripercorre l’evoluzione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 156/2015, in vigore dall’1.01.2016 e applicabile al caso di specie, che ammette la compensazione soltanto per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La motivazione adottata è del tutto generica e non rispetta tali parametri: il motivo è fondato.
La sentenza è dunque cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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