Prededuzione del credito sorto in amministrazione giudiziaria non si estende al fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 17880 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il credito sorto nel corso dell’amministrazione giudiziaria di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 e qualificato prededucibile dall’art. 54 del medesimo decreto è prededucibile esclusivamente nell’ambito del procedimento di prevenzione in cui è sorto. In mancanza di un effettivo fenomeno di consecuzione tra procedure, la prededuzione non si trasferisce al fallimento successivamente dichiarato. Il richiamo dell’art. 111, comma 2, legge fall. alla «specifica disposizione di legge» presuppone che quella disposizione riconosca la prededuzione anche in una procedura diversa da quella di origine, ovvero che le procedure siano volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa.

Il Fatto

Una società aveva proposto domanda di insinuazione al passivo del fallimento di altra società per un credito derivante da forniture di materiali per la raccolta di rifiuti, chiedendone l’ammissione in prededuzione. Le forniture risalivano al periodo in cui la società poi fallita era stata assoggettata ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011.

Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma in chirografo, escludendo la prededuzione. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale di Palmi. Contro il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 61 e 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 e all’art. 111, comma 2, legge fall. Secondo la ricorrente, il carattere prededucibile del credito riconosciuto dall’art. 54 del decreto antimafia avrebbe dovuto conservarsi anche nel fallimento successivo, in forza della clausola che considera prededucibili i crediti qualificati da una specifica disposizione di legge.

La Corte rigetta il ricorso e richiama i principi affermati da Cass. n. 34266/2024: il fenomeno della consecuzione delle procedure non è configurabile, per diversità di presupposti, destinatari e finalità, tra il procedimento di prevenzione e le procedure concorsuali. L’art. 111, comma 2, legge fall. riguarda i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure regolate dalla legge fallimentare e non è applicabile di per sé ai crediti insinuati in procedure diverse.

Quei principi, pur affermati in un caso di successione tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria, sono ritenuti pienamente applicabili anche quando all’amministrazione giudiziaria succeda il fallimento. Manca, nella specie, un rapporto di consecuzione tra procedure.

Non giova alla ricorrente invocare l’art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011, che regola il trattamento del credito nell’ambito del procedimento di prevenzione e non al di fuori di esso. La prededuzione, secondo la giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. Un. n. 42093/2021; Cass. n. 36755/2021; Cass. n. 15724/2019; Cass. n. 22899/2023), non attribuisce una causa di prelazione, ma una precedenza processuale legata alla strumentalità dell’attività rispetto agli scopi della procedura; essa ha natura processuale e assiste il credito di massa finché esiste la procedura in cui è sorto.

Occorre dunque che la specifica disposizione riconosca la prededuzione anche in una procedura diversa, oppure che sussista un effettivo fenomeno di consecuzione, con procedure volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa. Il dissesto dell’impresa non rientra tra i presupposti dell’assoggettamento ad amministrazione giudiziaria in seguito a sequestro preventivo antimafia. Il ricorso è quindi infondato; non si provvede sulle spese, non avendo svolto difese la parte intimata, e sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

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