Cid e prova della dinamica del sinistro: presunzione superabile dal giudice (Cass. civ. Sez. III n. 17587 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità da sinistro stradale, la sottoscrizione congiunta della constatazione amichevole di incidente da parte di entrambi i conducenti determina una presunzione, valida fino a prova contraria, che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, con onere della prova contraria a carico dell’assicuratore. Tale presunzione è superabile: il giudice, per la formazione del proprio libero convincimento, può ricorrere, in base al principio di acquisizione probatoria, alle risultanze istruttorie comunque ottenute, essendo le regole sull’onere della prova disposizioni di giudizio residuali rispetto a tale principio. Il giudice deve però spiegare le ragioni del superamento. La valutazione del compendio probatorio e la ricostruzione della dinamica del sinistro costituiscono giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità quando il ragionamento sia completo, corretto e logicamente coerente.
Il Fatto
La ricorrente aveva convenuto davanti al giudice di pace l’impresa assicuratrice del proprio veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni riportati dall’autovettura in un sinistro avvenuto lungo una strada provinciale. Integrato il contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo antagonista, che non si costituiva, il giudice di pace rigettava la domanda per carenza di interesse attuale, avendo l’attrice alienato a terzi il veicolo danneggiato, e compensava le spese.
La parte proponeva appello, lamentando la violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice fondato la decisione su una questione rilevata d’ufficio ma non sottoposta al contraddittorio. Il tribunale dichiarava nulla la sentenza di primo grado, ma, non consentendo tale ipotesi la rimessione della causa al primo giudice per la tassatività dei casi previsti dall’art. 354 cod. proc. civ., decideva nel merito, rigettando l’appello per mancata prova della dinamica del sinistro. Proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., nonché dell’art. 143, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, sostenendo che il modulo Cai, sottoscritto congiuntamente, avrebbe dovuto far presumere lo svolgimento del sinistro secondo le modalità ivi indicate, senza prova contraria dell’assicuratore.
La Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili. La pretesa violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non rispetta le condizioni richieste dalla giurisprudenza, richiamata nelle Sezioni Unite n. 20867 del 2020. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove, come ribadito da Cass. n. 13395 del 2018 e Cass. n. 18092 del 2020.
È infondata la censura sull’art. 143 del d.lgs. n. 209 del 2005: il tribunale non ha omesso di considerare il Cid, ma ha ritenuto che da esso non emergesse alcun elemento per ricostruire la dinamica. Richiamando Cass. n. 2438 del 2024, Cass. n. 8451 del 2019 e Cass. n. 29146 del 2017, la Corte ha ribadito che la presunzione derivante dalla sottoscrizione congiunta del documento è valida fino a prova contraria e può essere superata, purché il giudice ne spieghi le ragioni, come avvenuto nel caso di specie. L’onere della prova contraria grava sull’assicuratore — come affermato da Cass. n. 15431 del 2024 — ma ciò non impedisce che il giudice ricorra, in base al principio di acquisizione probatoria, alle risultanze istruttorie comunque ottenute, essendo le regole sull’onere della prova residuali rispetto a tale principio, secondo Cass. n. 9863 del 2023 e Cass. n. 23286 del 2024.
Con il secondo motivo, articolato in via subordinata, la ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo. Il motivo è in parte inammissibile, tendendo a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, e in parte infondato. L’apprezzamento sulla ricostruzione della dinamica del sinistro e sull’accertamento della condotta dei conducenti costituisce giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità quando il ragionamento sia completo, corretto e logicamente coerente, come affermato da Cass. n. 9404 del 2017. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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