Società consortile non subentra nel contratto di appalto pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 12773 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di lavori pubblici, l’art. 23 bis l. n. 584 del 1977 ha l’esclusiva portata di legittimare la società consortile, nei confronti dell’ente appaltante, all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell’associazione temporanea di imprese, ma non ne comporta la sostituzione, poiché la norma si riferisce a un subentro nell’esecuzione totale o parziale del contratto e non a una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione. Ne consegue che la società consortile, eseguendo l’opera appaltata alle imprese consorziate, non acquista alcun diritto verso la committente e non è sua creditrice. Il difetto di legittimazione attiva è rilevabile d’ufficio. La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di fornirne la prova mediante produzione della sentenza munita della certificazione di cui all’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., non valendo la mancata contestazione di controparte come ammissione.

Il Fatto

Una società consortile a responsabilità limitata, costituita da due imprese appaltatrici per l’esecuzione unitaria dei lavori, ha convenuto in giudizio un ente locale chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento del contratto di appalto relativo a un programma di edilizia residenziale. La domanda si fondava su plurime sospensioni dei lavori disposte dalla stazione appaltante, l’omesso collaudo, la mancata consegna dell’opera e la realizzazione di opere non previste, su disposizione della direzione lavori.

Il Tribunale ha respinto la domanda per difetto di legittimazione attiva, non essendo provato il subentro della consortile nel rapporto contrattuale. La Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione, escludendo che la costituzione della società per l’esecuzione unitaria dei lavori comporti di per sé il subentro nei diritti e obblighi delle appaltatrici. La consortile ricorre per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte precisa che chi eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza deve fornirne la prova producendo la stessa con la certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti la non impugnabilità. Non rileva la mancata contestazione della controparte, che non equivale ad ammissione. La rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno presuppone comunque che la sua esistenza emerga dagli atti prodotti nei gradi di merito.

Il secondo profilo del primo motivo è inammissibile, perché l’interpretazione del contenuto del giudicato eccepito costituisce autonoma ratio decidendi, la cui resistenza alla critica impedisce l’esame della questione, non potendo questa condurre all’annullamento della sentenza.

Il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte ribadisce che la società consortile non acquista alcun diritto verso la committente, poiché la norma esclude espressamente che il subentro determini subappalto o cessione di contratto e permane la responsabilità delle imprese riunite.

Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato: le parti sono libere di articolare le proprie strategie difensive, nel rispetto del divieto di abusare del diritto di difesa. Il quinto motivo è inammissibile, fondandosi sulla pretesa fondatezza dell’appello, smentita dalla sentenza impugnata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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