Improcedibile il ricorso se manca la relata di notifica della sentenza (Cass. civ. Sez. III n. 18122 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ., il ricorso è improcedibile se, unitamente ad esso o nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non sia depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando quest’ultima sia avvenuta. La funzione dell’onere è consentire alla Corte il controllo della tempestività dell’impugnazione, a tutela dell’interesse pubblicistico al rispetto del vincolo della cosa giudicata formale. L’improcedibilità non è esclusa se la documentazione mancante non risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente o acquisita mediante trasmissione del fascicolo d’ufficio. Il principio che consente di ritenere procedibile il ricorso, in difetto di detta produzione, quando la notificazione dell’impugnazione si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, non opera se tale termine è già spirato.
Il Fatto
Il ricorrente, già Difensore Civico regionale, aveva convenuto in giudizio la Regione chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all’annullamento giurisdizionale della delibera di nomina. Il giudice amministrativo aveva annullato l’atto per il mancato rispetto del termine perentorio di convocazione del Consiglio Regionale previsto dalla normativa regionale in materia di nomina del Difensore Civico.
Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda, condannando la Regione al pagamento di una somma in favore dell’attore. La Corte d’appello, in riforma, aveva rigettato la domanda e condannato il ricorrente alle spese di entrambi i gradi. Contro tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 1337 e 1375 cod. civ. e lamentando il difetto di riconoscimento del proprio incolpevole affidamento nella legittimità della nomina.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, rilevando in via pregiudiziale e assorbente l’inosservanza dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., che impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, quando questa sia avvenuta. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione interpretativa della norma: all’orientamento restrittivo che esigeva il deposito contestuale al ricorso è seguito l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 11932 del 1998, che ammette l’allegazione separata nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica.
Viene richiamata anche la pronuncia delle Sezioni Unite n. 21349 del 2022, secondo cui l’improcedibilità è esclusa quando la documentazione mancante risulti comunque nella disponibilità del giudice, per produzione del controricorrente ovvero per acquisizione del fascicolo d’ufficio. Nel caso concreto, tuttavia, la relata non risulta depositata dal ricorrente, né rinvenuta nel fascicolo del controricorrente o in altri atti disponibili.
La Corte esamina poi il diverso principio di Cass. n. 17066 del 2013, che consente di ritenere procedibile il ricorso, in difetto della produzione, quando la notificazione dell’impugnazione si sia perfezionata entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nella specie la sentenza risulta pubblicata il 10 febbraio 2022 e il ricorso notificato il 26 aprile 2022, quando il termine di sessanta giorni era ormai spirato: la relativa condizione non ricorre.
Consegue la declaratoria di improcedibilità, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio e con attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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