Prescrizione del danno da tardivo recepimento delle direttive sui medici specializzandi (Cass. civ. Sez. III n. 4820 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive concernenti il compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria si prescrive nel termine decennale, il cui dies a quo decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. L’art. 11 di tale legge ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto ai beneficiari delle sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rendendo definitivo l’inadempimento soggettivo residuo dello Stato. Né l’incertezza sulla giurisdizione, né quella sulla natura della responsabilità, né quella sul soggetto passivamente legittimato impediscono il decorso della prescrizione, potendo il danneggiato interromperla anche stragiudizialmente. È inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso che non muova critiche dirette all’orientamento conforme della giurisprudenza di legittimità.

Il Fatto

I ricorrenti, medici iscritti e frequentanti corsi di specializzazione tra il 1979 e il 1993, hanno agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tre Ministeri per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della tardiva e incompleta attuazione delle direttive comunitarie sul riconoscimento del compenso per l’attività svolta durante la specializzazione.

Il giudice di primo grado ha accertato la prescrizione del diritto azionato. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello, confermando la decorrenza del termine dalla data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, in conformità all’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sul risarcimento da omesso o tardivo recepimento delle direttive e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 360-bis n. 1 c.p.c., secondo cui il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento. Richiamando la Sez. 6-3, ordinanza n. 4366 del 2018, il Collegio afferma che anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento nomofilattico.

La sentenza impugnata si è conformata all’indirizzo inaugurato con la decisione n. 10813/2011, dichiarando prescritto il diritto dopo aver accertato l’insussistenza di atti interruttivi anteriori all’introduzione del giudizio. La Corte ribadisce che il termine è decennale e decorre dal 27 ottobre 1999, quando l’art. 11 della legge n. 370/1999 ha riconosciuto la borsa di studio ai soli beneficiari delle sentenze irrevocabili, palesando l’inadempimento soggettivamente parziale dello Stato per gli specializzandi iniziati prima del 1991-1992.

Il Collegio confuta le censure dei ricorrenti, secondo cui l’incertezza sulla giurisdizione, sulla natura aquiliana o contrattuale dell’azione, sul termine e sulla legittimazione passiva avrebbe differito la decorrenza. La giurisdizione non incide sulla consapevolezza della lesione, poiché l’interruzione può avvenire anche stragiudizialmente; la qualificazione della responsabilità non ha effetti sul dies a quo; la legittimazione passiva dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio rende la vocazione di altro organo una mera irregolarità sanabile.

Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, la Corte la ritiene non meritevole di accoglimento, richiamando la Cass. n. 39421 del 2021: dal 27 ottobre 1999 nessuna norma interna impediva di agire, nessun dubbio sussisteva sul soggetto tenuto a rispondere e l’eventuale errore sulla giurisdizione era rimediabile con il regolamento di giurisdizione. I ricorrenti si sono limitati a esprimere dissenso, senza confrontarsi direttamente con l’orientamento consolidato.

Il Collegio ricorda infine che il dies a quo dal 27 ottobre 1999 è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022 e n. 18640 del 2022. Dichiara pertanto inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e al risarcimento ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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