Interesse ad impugnare per capo sfavorevole su notifica della cartella (Cass. civ. Sez. III n. 9062 del 06.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo, accolta esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura esecuzione ma con previo rigetto della contestazione sulla sussistenza o sull’entità del credito cautelato, sussiste l’interesse dell’opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole. L’interesse ad impugnare risponde a una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, commisurata al pregiudizio che la parte potrebbe subire per effetto della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, e all’utilità concreta che dall’accoglimento dell’impugnazione potrebbe derivarle. La relata di notifica, predisposta dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, fornisce piena prova fino a querela di falso non dell’autenticità della sottoscrizione, ma della data e delle dichiarazioni rese ex art. 2700 c.c., con la conseguenza che le risultanze della notificazione a mani del destinatario restano non confutabili in difetto di querela di falso. Il disconoscimento della conformità della copia all’originale ex art. 2719 c.c. richiede una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, non essendo sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive.
Il Fatto
Il contribuente proponeva opposizione davanti al Tribunale avverso un preavviso di fermo iscritto su un autoveicolo, per un importo superiore a quarantamila euro, deducendo l’irregolarità della notifica, l’omessa notifica della cartella presupposta, la natura strumentale del bene all’attività professionale di agente di commercio, la violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, l’intervenuta prescrizione del credito e la nullità delle intimazioni per mancata indicazione del calcolo degli interessi. Il giudice di primo grado dichiarava l’inefficacia del fermo, ritenendo non provata la notifica della cartella.
L’agente della riscossione proponeva appello, richiamando il prevalente indirizzo secondo cui a tal fine basta il deposito della sola relata. La Corte d’appello confermava l’inefficacia del preavviso, ma con motivazione diversa: riteneva provata la notifica della cartella, accoglieva l’opposizione per la natura strumentale del veicolo e disattendeva l’eccezione di nullità della notifica eseguita da operatore privato. Il contribuente ricorreva allora in cassazione, pur essendo risultato vincitore nel merito, per contestare i capi a lui sfavorevoli sulla regolarità della notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di interesse sollevata dalla controricorrente. Richiamando Cass. n. 658/2015 e SU n. 5456/2009, ricorda che è inammissibile l’impugnazione della parte totalmente vittoriosa in appello diretta solo a incidere sulla motivazione, perché la soccombenza rileva in senso stretto.
Nel caso concreto, però, la conferma dell’accoglimento seguiva al rilievo della strumentalità del bene, mentre la corte territoriale aveva contestualmente affermato la ritualità della notifica della cartella presupposta. Tale pronuncia incide sulla sussistenza del credito, questione distinta dall’aggredibilità del bene: l’agente potrebbe infatti iniziare una nuova procedura di recupero sulla base di quella cartella. L’interesse all’impugnazione è dunque affermato, poiché l’eventuale accertamento della mancata o irregolare notifica impedirebbe il recupero di crediti ormai colpiti da decadenza o prescrizione.
Nel merito il ricorso è rigettato. Quanto al primo motivo, la relata risulta redatta da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 138 c.p.c., con consegna in mani proprie del destinatario e non tramite servizio postale; essa fornisce piena prova fino a querela di falso della data e delle dichiarazioni, non dell’autenticità della sottoscrizione.
Quanto al secondo motivo, la motivazione non è apparente: il disconoscimento era stato formulato in termini generici, senza indicazione delle specifiche ragioni di non autenticità. Richiamando Cass. n. 15790/2016 e Cass. n. 28096/2009, la Corte ribadisce che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. richiede una dichiarazione chiara e inequivoca degli elementi differenziali della copia rispetto all’originale.
Quanto al terzo motivo, la nullità della notifica eseguita da operatore privato era stata dedotta solo in appello, e non nel grado di merito. Le Sezioni Unite n. 299/2020 precisano comunque che tale nullità è sanata per raggiungimento dello scopo, avendo il destinatario potuto svolgere compiutamente le proprie difese. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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