Opposizione allo stato passivo, onere della prova e data certa dei documenti (Cass. civ. Sez. I n. 19276 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il procedimento è retto dalle regole ordinarie sull’onere della prova: spetta all’opponente dimostrare la fonte negoziale o legale del proprio credito, mentre sulla curatela grava l’onere dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi. Ai fini dell’ammissibilità del credito nella procedura concorsuale rileva la data certa del documento su cui la domanda si fonda; la certezza della data, nei confronti della procedura, non può desumersi da altri documenti che siano a loro volta privi di data certa e non opponibili. Il diniego dell’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Il Fatto

La vicenda muove dall’opposizione allo stato passivo proposta dal ricorrente nei confronti di una società cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa. Il ricorrente aveva chiesto l’ammissione del proprio credito, derivante dall’adesione a un programma immobiliare e dalla sottoscrizione di ulteriori contratti di accumulo, sostenendo di aver versato le relative somme.

Il Tribunale, con decreto depositato il 15.09.2023, ha rigettato l’opposizione, confermando lo stato passivo. Il giudice di merito ha rilevato che l’opponente non aveva fornito prova del proprio credito e che la documentazione prodotta era priva di data certa, con conseguente impossibilità di affermare l’anteriorità dei contratti rispetto alla procedura e la loro opponibilità alla l.c.a. Né la prova testimoniale né l’ordine di esibizione richiesto erano idonei a supplire alla carenza probatoria. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il giudice di merito, con argomentazioni contraddittorie, non avrebbe considerato la documentazione dalla quale sarebbero emersi sia la data certa dei contratti di adesione sia l’esistenza del credito.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Il ricorrente sollecitava in sostanza un riesame della documentazione probatoria, involgente indagini di carattere fattuale, per ottenere una nuova valutazione dell’anteriorità dei documenti rispetto alla procedura concorsuale.

La Corte ha richiamato il principio per cui il “fatto ulteriore” ex art. 2704 cod. civ. può essere provato per testi o presunzioni, purché si tratti di fatto oggettivo non proveniente dal soggetto interessato, e i limiti della norma riguardano la prova del documento ma non il contenuto del contratto. Ha tuttavia precisato che la selezione degli “altri fatti”, da cui desumere l’anteriorità, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Ne consegue che la certezza della data di un documento, nei riguardi del curatore, non può essere desunta da altri documenti che siano a loro volta privi di data certa e non opponibili alla procedura. La Corte ha richiamato sul punto Cass. Sez. I n. 1389 del 2019 e Cass. Sez. 6-1 n. 17926 del 2016.

Quanto al diniego dell’ordine di esibizione, la Corte ha ribadito che il provvedimento ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di ricorso per cassazione. Ha richiamato Cass. n. 22196 del 2010, Cass. Sez. lav. n. 24188 del 2013 e Cass. Sez. 3 n. 27412 del 2021. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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