Accollo passività pregresse servizio idrico e IVA: decisiva la ricostruzione della convenzione (Cass. civ. Sez. V n. 18198 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’accollo interno delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato in forza della convenzione di gestione ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell’esercizio di attività imprenditoriale ed è soggetto ad imposta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. Ai fini della determinazione di tale natura di corrispettivo deve aversi riguardo a una complessiva ricostruzione, in concreto, degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione, onde verificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario già tengano conto, o meno, di siffatte passività. L’autonoma considerazione delle passività pregresse in termini di corrispettivo presuppone, di converso, che le stesse non siano già considerate, espressamente o meno, nella dinamica della determinazione convenzionale degli oneri finanziari addossati al concessionario.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva emesso, nei confronti di un Comune, un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l’omessa fatturazione di operazioni imponibili intercorse con la società gestrice del servizio idrico integrato. L’Ufficio, sulla base di una verifica fiscale, aveva ritenuto che le somme versate dal gestore al Comune a titolo di rimborso delle passività pregresse — ossia le rate di ammortamento dei mutui accesi dall’ente locale per la realizzazione degli investimenti nel settore idrico — costituissero prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA. Ne era scaturita una maggiore IVA dovuta, oltre sanzioni e interessi, per l’anno d’imposta 2011.

Il Comune, al contrario, aveva qualificato quelle somme come operazioni non soggette all’imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dell’ente locale e l’appello dell’Ufficio era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale. Quest’ultima aveva escluso il carattere di corrispettività, sul rilievo che la concessione d’uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali al gestore è imposta dall’art. 153, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 e che il legislatore, prevedendo la gratuità della concessione, aveva escluso a priori il nesso di corrispettività. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in combinato disposto con l’art. 153, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Il Collegio richiama il principio già affermato con la Cass. n. 39055 del 2021, secondo cui l’accollo delle passività pregresse per l’ammortamento dei mutui ha natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell’esercizio di attività imprenditoriale.

Il passaggio decisivo non è però la mera riaffermazione del precedente. La Corte rileva che la stessa ordinanza richiamata, in motivazione, dopo un’ampia analisi della disciplina legislativa nazionale e regionale, fa concreto riferimento alla convenzione. Ne trae la conseguenza che il principio va specificato: ai fini della qualificazione delle passività pregresse come corrispettivo occorre una ricostruzione complessiva e concreta degli assetti finanziari discendenti dalla convenzione.

Il giudice deve pertanto verificare se gli oneri finanziari addossati al concessionario tengano già conto, o meno, di tali passività. La ragione è limpida: un’autonoma considerazione delle passività pregresse in termini di corrispettivo presuppone che esse non siano già considerate, espressamente o meno, nella dinamica della determinazione convenzionale degli oneri finanziari. In tanto le passività pregresse sono suscettibili di essere inquadrate come corrispettivo, in quanto la tariffa concessoria di per sé non tenga già conto del vantaggio che il corrispettivo per le passività pregresse, perciò tassabile, è inteso a remunerare.

Ne deriva la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per nuovo esame eventualmente esteso alle questioni rimaste assorbite — tra cui l’eccepita inapplicabilità delle sanzioni e l’eccepita nullità della delega in bianco — e per la definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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