Notifica cartella via PEC da indirizzo non INI-PEC non invalida (Cass. civ. Sez. V n. 18200 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, desumibile dall’indirizzo del mittente. La maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non anche per quello del mittente. Ne consegue che spetta al contribuente allegare quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello presente nel registro.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative a un anno di imposta. Il contribuente proponeva appello e la CGT-2 della Calabria lo accoglieva, annullando la cartella sul rilievo che la notifica era stata effettuata tramite un account PEC del concessionario non registrato presso l’IPA.

L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione propongono ricorso per cassazione, “uno actu”, con tre motivi. Il contribuente resta intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione del divieto di formulazione di questioni nuove in appello, ai sensi dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte lo ritiene infondato: dal ricorso introduttivo, fotoriprodotto per autosufficienza, emerge che il contribuente aveva contestato l’inesistenza della notifica per violazione del regolamento istitutivo della PEC. La deduzione in appello dell’impiego di un indirizzo non inserito nei pubblici registri costituisce specificazione in fatto di quella contestazione ad ampio raggio in diritto.

Il secondo motivo, ritenuto fondato, investe la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973. La Corte muove dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 15979 del 2022: la notifica con indirizzo PEC istituzionale non risultante dai pubblici elenchi non è nulla se consente al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza su provenienza e oggetto. La regola più stringente dell’art. 3-bis, comma 1, legge n. 53 del 1994 riguarda le sole notifiche eseguite dagli avvocati e attiene all’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non del mittente.

In specifico riferimento alla notifica telematica della cartella di pagamento, la giurisprudenza ha precisato che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui risulta provenire, ricavabile testualmente dall’indirizzo del mittente (Cass. n. 18684 del 2023). Occorre invece che il contribuente evidenzi i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa derivati dalla ricezione da un indirizzo diverso da quello presente nel registro.

La sentenza impugnata non osserva tale principio. Essa è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, per l’esame delle ulteriori questioni dichiarate assorbite e per la definitiva regolazione delle spese, comprese quelle del grado. Il terzo motivo resta assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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