Rendita catastale impianti eolici: torri escluse, stima diretta sui soli immobili residui (Cass. civ. Sez. V n. 13831 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo al rinvio per relationem, con attribuzione di valore normativo, alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati in ordine alle metodologie alternative di stima diretta. La disciplina del 2015 si è limitata a ridefinire l’oggetto rilevante ai fini della determinazione della rendita. Ne consegue che, con riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata sulla base del procedimento indiretto con approccio di costo, con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui, cioè del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto eolico composto da nove aerogeneratori, sito nel Comune di Melfi, presentava una Docfa indicando il classamento in categoria D 1 e una rendita catastale di 2.400,00 euro. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita a 9.790,00 euro con avviso di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale riformava la decisione, accogliendo l’appello dell’Ufficio. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, accoglieva il ricorso della società e rimetteva al giudice di secondo grado il doppio quesito sull’esclusione della torre dal computo e sulla rideterminazione della rendita. Il giudice del rinvio escludeva il valore della torre e determinava la rendita in 4.490,00 euro, richiamando un prospetto contenuto in una memoria dell’Ufficio. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tempestività del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata non era stata notificata e che la notifica a mezzo pec era avvenuta nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma, c.p.c., richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Nel merito, il primo motivo è accolto. La sentenza del giudice del rinvio, pur graficamente esistente, risulta affetta da motivazione apparente: essa non consente di percepire il fondamento della decisione, perché richiama una tabella contenuta in una memoria di parte senza esplicitare l’iter logico-giuridico seguito. La Corte ribadisce il principio secondo cui la motivazione è apparente quando non attinge il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., richiamando Sezioni Unite n. 22232/2016.

Il Collegio ricostruisce quindi il quadro normativo. La stima diretta degli immobili a destinazione speciale si articola nel procedimento diretto e in quello indiretto, secondo le istruzioni della circolare n. 6/T del 2012. L’art. 1, comma 244, della legge n. 190 del 2014 ha attribuito valore normativo alla circolare; l’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015 non l’ha abrogata, limitandosi a ridefinire l’oggetto della stima. Sono esclusi dalla stima i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

Quanto agli aerogeneratori, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la torre eolica, pur stabilmente infissa al suolo, svolge anche la funzione di componente attiva della macchina, con conseguente sua esenzione dal carico impositivo. Da ciò la conferma che la rendita deve essere rideterminata concentrandosi sul valore cumulativo degli immobili residui.

Ne deriva che la sentenza impugnata, non dando conto degli elementi posti a base del computo, ha omesso l’accertamento richiesto dal giudice di legittimità, impedendo la verifica dell’effettivo rispetto del mandato di inserire nel calcolo i valori dei singoli cespiti. La Corte enuncia quindi il principio di diritto sopra riportato in massima, accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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