Dichiarazione successione integrativa impone nuova liquidazione dell’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 18267 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di successione, la dichiarazione integrativa o modificativa presentata ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 31, comma 3, del d.P.R. n. 346/1990 costituisce, a tutti gli effetti di legge, una dichiarazione di successione e impone all’Ufficio di procedere a una nuova liquidazione del tributo tenendo conto di tutte le dichiarazioni presentate. L’art. 33 del d.P.R. n. 346/1990 obbliga l’Ufficio a liquidare l’imposta considerando anche le dichiarazioni integrative o modificative già presentate. Ne consegue l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento fondate su un atto impositivo basato esclusivamente sulla dichiarazione originaria, divenuta inefficace.

Il Fatto

Il contribuente, nella qualità di erede, presentava una prima dichiarazione di successione e, successivamente, una seconda dichiarazione con cui correggeva i valori di alcuni cespiti e indicava una detrazione d’imposta non esposta nella prima.

L’Agenzia delle entrate, basandosi sulla sola dichiarazione originaria, notificava un avviso di liquidazione e iscriveva a ruolo la pretesa, poi portata in riscossione con cartella di pagamento. Il contribuente impugnava gli atti; la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, respingeva l’impugnazione, ritenendo la seconda dichiarazione puramente emendativa e le censure di merito inammissibili per definitività dell’avviso. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi cinque motivi, connessi, e li ritiene fondati. Il Collegio accerta che la seconda dichiarazione ha integrato e modificato l’iniziale denuncia, correggendo i valori di alcuni cespiti ed esponendo una detrazione mancante, e che pertanto va considerata, a tutti gli effetti di legge, una nuova dichiarazione di successione.

Su questa premessa risulta erronea l’affermazione dei giudici di appello secondo cui nessun provvedimento di ulteriore liquidazione spettasse all’Amministrazione. L’art. 33 del d.P.R. n. 346/1990, nel testo ratione temporis vigente, stabilisce che l’Ufficio liquida l’imposta in base alla dichiarazione tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate. La sua violazione è evidente.

Poiché il contribuente ha apportato modifiche sostanziali ai valori dell’asse ereditario, con variazione dei valori esposti nel Quadro B4 e conseguente diminuzione dei totali dei Quadri B2 e B4, e ha dimostrato l’assolvimento all’estero dell’imposta relativa a un immobile ivi ubicato, la seconda dichiarazione imponeva l’adozione di un nuovo avviso, nel caso di specie non emesso.

Era dunque onere dell’Ufficio tenere conto di tutte le dichiarazioni presentate dagli eredi, comprese quelle integrative e modificative, procedendo a una nuova liquidazione e all’emissione di un nuovo avviso. Gli atti impugnati scaturiscono da un avviso notificato dopo entrambe le dichiarazioni, ma basato sulla prima: ne deriva l’illegittimità dell’azione riscossiva, fondata su un atto impositivo basato su una dichiarazione non più efficace e operante.

La sentenza impugnata va quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario. Le spese delle fasi di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’Ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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