Dichiarazione integrativa di successione obbliga a nuova liquidazione dell’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 18266 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di successione integrativa o modificativa, presentata prima della notificazione dell’accertamento d’ufficio e contenente correzioni dei valori dei cespiti e l’indicazione di una detrazione d’imposta omessa, costituisce a tutti gli effetti di legge una nuova dichiarazione. Ne deriva che l’Ufficio è tenuto, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346, a liquidare l’imposta tenendo conto di tutte le dichiarazioni presentate, comprese quelle integrative, e a emettere un nuovo avviso di liquidazione. È pertanto illegittima l’azione riscossiva fondata su un atto impositivo basato esclusivamente sulla prima dichiarazione, ormai superata.

Il Fatto

Le contribuenti, nella qualità di coeredi, impugnavano il ruolo e due cartelle di pagamento relativi all’imposta di successione. La Commissione tributaria regionale del Lazio, riformando la decisione di primo grado, rigettava l’impugnazione.

Secondo i giudici di appello, le eredi non avevano dimostrato che la seconda dichiarazione avesse apportato modifiche sostanziali alla prima; l’Ufficio si era quindi limitato a chiedere il pagamento di quanto originariamente liquidato, ridotto in autotutela e decurtato di quanto già versato. Ogni doglianza sull’avviso presupposto andava fatta valere con autonoma impugnazione. Le contribuenti ricorrono per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi e sono ritenuti fondati. Il Collegio osserva che dagli atti emerge come la seconda dichiarazione abbia integrato e modificato l’iniziale denuncia di successione, correggendo i valori di alcuni cespiti erroneamente esposti e indicando una detrazione d’imposta mancante nella prima dichiarazione.

Da ciò discende l’erroneità dell’affermazione dei giudici di appello, secondo cui nessun provvedimento di ulteriore liquidazione spettasse all’Amministrazione. È evidente la violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 346/1990, che impone all’ufficio di liquidare l’imposta tenendo conto delle dichiarazioni integrative o modificative già presentate.

Poiché la contribuente ha variato i valori dell’asse ereditario, con conseguente diminuzione del valore totale di “Azioni, Titoli e altro” e di “Altri beni”, e ha dimostrato l’avvenuto assolvimento in Francia della relativa imposta di successione su un immobile ivi ubicato, la seconda dichiarazione imponeva l’adozione di un nuovo avviso, nel caso di specie non emesso.

Era onere dell’Ufficio tenere conto di tutte le dichiarazioni presentate, comprese quelle integrative e modificative, procedendo a una nuova attività di liquidazione. Gli atti impugnati scaturiscono da un avviso notificato successivamente a entrambe le dichiarazioni, ma basato solo sulla prima: da qui l’illegittimità dell’azione riscossiva fondata su un atto impositivo riferito a una dichiarazione non più efficace e operante.

Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario; le spese delle fasi di merito sono compensate, quelle di legittimità poste a carico dell’Ufficio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *