Confisca doganale obbligatoria e omessa pronuncia sul contraddittorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 16686 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La confisca doganale di cui all’art. 301 TULD ha natura di misura di sicurezza a finalità special-preventiva e di garanzia del recupero del tributo evaso, sicché, accertati i presupposti applicativi dell’illecito, opera come effetto legale necessario, senza che il giudice possa disapplicarla per asserita sproporzione tra il valore del bene e l’entità dei tributi dovuti. L’obbligatorietà della confisca viene meno solo quando l’autore dell’illecito abbia integralmente corrisposto il tributo, gli accessori e la sanzione pecuniaria, venendo in tal caso meno la funzione di garanzia che ne giustifica l’applicazione. Inoltre, la mancata pronuncia del giudice tributario di merito su un’eccezione ritualmente proposta e riproposta, quale la violazione del contraddittorio preventivo per l’introduzione di una pretesa non contenuta nel processo verbale di constatazione, integra il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
All’ingresso nel territorio italiano dalla Svizzera, un viaggiatore dichiarava di avere con sé denaro contante per un controvalore complessivo limitato, ma i funzionari doganali rinvenivano nel vano portaoggetti dell’autovettura un orologio di ingente valore, corredato di garanzia, non dichiarato. L’Ufficio qualificava la condotta come contrabbando depenalizzato ai sensi dell’art. 282, lett. c), TULD, disponendo il sequestro del bene e notificando l’atto di confisca e la contestuale irrogazione della sanzione amministrativa.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, escludendo il presupposto oggettivo dell’illecito. In accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Dogane, la Commissione Tributaria Regionale della Valle d’Aosta accertava invece la sussistenza dell’illecito di contrabbando, ma riteneva sproporzionata la misura della confisca, disapplicandola e mantenendo ferma la sola sanzione pecuniaria. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso principale, ravvisando la fondatezza dei motivi relativi alla violazione delle disposizioni nazionali e unionali in materia di confisca obbligatoria. Ha richiamato l’arresto delle Sezioni Unite n. 18286 del 2024, secondo cui la confisca ex art. 301 TULD ha natura di misura di sicurezza con finalità special-preventiva, non ponendosi di per sé in contrasto con il principio unionale di proporzionalità declinato nella sentenza della Corte di giustizia Equoland. Ne consegue che, una volta accertati i presupposti dell’illecito doganale, l’ablazione opera come effetto legale necessario, non modulabile dal giudice in ragione del raffronto tra valore del bene e ammontare dei tributi dovuti.
Tale assetto ha trovato conferma nella successiva sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2025, che ha precisato come la confisca doganale non costituisca sanzione amministrativa in senso proprio, ma misura funzionale alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e all’ordine doganale. La Consulta ha altresì chiarito che il problema di conformità al principio di proporzionalità può porsi solo quando la pretesa tributaria sia integralmente soddisfatta, con il pagamento del tributo, degli accessori e della sanzione pecuniaria, venendo meno la funzione di garanzia della misura.
La Corte ha quindi censurato la sentenza impugnata per aver disapplicato la confisca sulla base di un giudizio di sproporzione, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che, secondo il quadro nomofilattico e costituzionale, avrebbero potuto giustificare l’esclusione dell’effetto ablativo. Ha inoltre rigettato il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che l’IVA all’importazione, pur distinta dai dazi in senso proprio, è assoggettata alle regole procedurali e sanzionatorie doganali in virtù del richiamo dell’art. 70 del d.P.R. n. 633/1972, sicché la sua violazione integra l’illecito di cui all’art. 282 TULD.
Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, ravvisando il vizio di omessa pronuncia nella sentenza della CTR che, pur essendo stata investita dell’eccezione relativa alla violazione del contraddittorio preventivo — per avere l’Ufficio introdotto nell’atto di contestazione un dazio di importo minimo non indicato nel processo verbale di constatazione — non aveva reso alcuna statuizione sul punto, né in termini di rigetto né di assorbimento. La Corte ha cassato la sentenza impugnata sul punto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Valle d’Aosta in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese; ha dichiarato assorbito il sesto motivo e rigettato i restanti motivi del ricorso incidentale, ritenuti infondati o inammissibili in quanto volti a sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale o l’attribuzione di efficacia normativa alla “Carta doganale del viaggiatore”.
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Nota della Redazione
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