Interessi sul rimborso IRAP decorrono dal versamento (Cass. civ. Sez. V n. 18317 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli interessi maturati sul rimborso della maggiore IRAP, riconosciuto dall’art. 6 d.l. n. 185/2008 anche per le annualità d’imposta anteriori al 2008, decorrono dalla data del versamento e non dall’entrata in vigore della norma sopravvenuta. Il rimborso per le annualità pregresse ha natura sostanziale e non meramente procedimentale, come conferma il richiamo all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Gli accessori assolvono una funzione compensativa del mancato godimento del denaro versato, sicché l’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, nel fissare la “data del versamento” quale riferimento per il semestre iniziale, considera in mora l’Amministrazione sin da quel momento. Non si giustifica la posticipazione della decorrenza all’entrata in vigore della norma, poiché la natura compensativa degli interessi prescinde dallo stato soggettivo dell’accipiens e dalla buona fede dell’Amministrazione.
Il Fatto
La contribuente aveva presentato nell’undici dicembre 2009 istanza di rimborso per la mancata deduzione dall’IRES del 10 per cento dell’IRAP relativa alle annualità dal 2004 al 2007, deduzione poi riconosciuta dal d.l. n. 185/2008. Il capitale era stato restituito in parte, salvo una differenza per il 2005, erogata nel 2017 al cessionario del credito. La società lamentava il mancato rimborso del residuo importo per il 2005 e l’errata quantificazione degli interessi, che assumeva dovuti dalla data del versamento.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva la prima domanda, ma riteneva che gli interessi decorressero dall’entrata in vigore del citato decreto. La Commissione Tributaria Regionale confermava la pronuncia e la contribuente ricorreva in cassazione con un unico motivo. L’Agenzia resisteva con controricorso; il cessionario restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione degli artt. 44 d.P.R. n. 602/1973 e 6 d.l. n. 185/2008, sostenendo che gli interessi sulle somme riconosciute in base al decreto decorrono dalla data del versamento e non da quella successiva dell’entrata in vigore della norma. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 44, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, che assume la data del versamento quale riferimento temporale certo e univoco per individuare il semestre di decorrenza iniziale degli accessori. Se ne trae che il legislatore considera “ritardato” il rimborso e in mora l’Amministrazione sin dal versamento da restituire, a prescindere dalla regola dei semestri e dall’esclusione del primo.
La ricostruzione si fonda sulla consolidata giurisprudenza di legittimità sulla natura compensativa degli interessi sui crediti di imposta, che reintegra la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per il mancato godimento del denaro versato. Tale funzione prescinde da un ritardo colpevolmente imputabile all’Amministrazione e dall’osservanza della disciplina civilistica dell’indebito, poiché nell’ordinamento tributario vige un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare a pena di decadenza.
La Corte richiama l’asimmetria tra la decorrenza degli interessi dovuti dal contribuente sulle maggiori imposte accertate e quella degli interessi a lui spettanti sul rimborso, retta dall’esclusione del primo semestre successivo al versamento. Da qui l’inquadramento del rimborso per le annualità pregresse come avente natura sostanziale, confermato dal richiamo esplicito all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, che salda le domande di rimborso precedenti a quelle telematiche successive.
Il Collegio prende atto dell’orientamento minoritario, espresso da una sola pronuncia, che colloca la decorrenza alla entrata in vigore della norma, ma lo ritiene non condivisibile. L’intervento normativo ha inteso riparare un possibile deficit di costituzionalità della pregressa disciplina: tale riparazione deve essere integrale e non può trascurare gli effetti delle mancate deduzioni per le annualità pregresse, dunque anche i relativi accessori per interessi. Quanto all’eccepito giudicato sulla quota di interessi, eventuali coincidenze di crediti potranno essere verificate nel giudizio di rinvio. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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