Pro-rata Iva: il finanziamento servente all’attività principale non è operazione accessoria (Cass. civ. Sez. 5 n. 15204 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni finanziarie attive esenti possono essere escluse dal calcolo della percentuale di detrazione Iva pro-rata solo se qualificabili come accessorie rispetto alle operazioni imponibili. Il criterio decisivo per tale qualificazione è l’estraneità dell’operazione all’attività imponibile abituale dell’impresa, dovendosi verificare che essa non costituisca un prolungamento diretto, permanente e necessario di detta attività e non implichi un impiego significativo di beni e servizi per i quali l’Iva è dovuta. Laddove l’operazione finanziaria sia posta in funzione servente e di supporto rispetto all’attività effettiva principale e risulti necessaria allo svolgimento della stessa, il collegamento diretto con l’attività imponibile esclude il carattere accessorio, con conseguente inclusione delle relative operazioni nel calcolo del pro-rata.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione Iva una somma per l’anno 2016, ritenendo indebitamente detratta l’imposta sulla base di un’erronea applicazione del criterio del pro-rata. Il giudice di appello accoglieva parzialmente il ricorso dell’Amministrazione, escludendo che le operazioni di finanziamento compiute dalla società a favore di altre società del gruppo potessero considerarsi accessorie e quindi escluse dal calcolo della percentuale di detrazione, in quanto svolgenti una funzione servente rispetto all’attività principale. La società ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 19-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 174, comma 2, lett. b), direttiva n. 2006/112/CE.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la nozione di operazioni accessorie rilevante ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione, richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione. Il giudice di legittimità ha precisato che il dato dell’entità dei redditi derivanti dalle operazioni finanziarie costituisce un indizio, non decisivo, per escludere il carattere accessorio, mentre assume valenza determinante la circostanza che l’operazione non costituisca un prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa.
La Corte ha quindi verificato la conformità della sentenza impugnata a tali principi. Il giudice regionale aveva accertato, con valutazione fattuale non censurata, che le operazioni di finanziamento si ponevano in funzione servente e di supporto rispetto all’attività effettiva principale della società, essendo necessarie allo svolgimento della stessa e quindi tutt’altro che occasionali. Tale accertamento, unitamente alla notevole entità dei proventi delle operazioni, integrava quel collegamento diretto tra le operazioni e le attività imponibili che la giurisprudenza unionale ritiene decisivo per escludere l’accessorietà.
La Corte ha inoltre rilevato la contraddizione in cui era incorsa la società ricorrente, la quale aveva inizialmente valorizzato il carattere servente delle operazioni per dedurne l’accessorietà, salvo poi negare, in memoria, l’esistenza di un rapporto necessario e diretto tra i finanziamenti e l’attività principale, costituita dalla costruzione e gestione di impianti idroelettrici. Il motivo di ricorso è stato pertanto ritenuto infondato, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c..
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Nota della Redazione
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