Solidarietà tributaria del rappresentante che non ha sottoscritto l’accordo di adesione (Cass. civ. Sez. 5 n. 21368 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta ha carattere accessorio, ma non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’ente ed è inquadrabile fra le obbligazioni di garanzia ex lege. Per i debiti d’imposta, che sorgono ex lege e non su base negoziale, il principio non esclude che risponda solidalmente il soggetto che abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. L’accertamento con adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale: qualora il coobbligato non abbia sottoscritto l’accordo, nei suoi confronti non si produce l’effetto deflattivo e restano in vigore gli avvisi di accertamento originari, divenuti definitivi per mancata impugnazione. Ne deriva che la legittimazione passiva del coobbligato non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione della cartella, una volta decorso il termine per contestare l’atto impositivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava ad un’associazione sportiva dilettantistica e al suo legale rappresentante, quale coobbligato in solido ex art. 38 cod. civ., alcuni avvisi di accertamento relativi a diverse annualità. Successivamente venivano sottoscritti gli accertamenti con adesione, ma l’Ufficio, per il mancato versamento delle rate, iscriveva a ruolo le somme nei confronti di entrambi i soggetti, facendo notificare le cartelle esattoriali.

Il contribuente impugnava le cartelle, deducendo la propria estraneità alla procedura di riscossione. La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, ritenendo il coobbligato estraneo all’accertamento con adesione, non essendo più legale rappresentante dell’ente alla data di sottoscrizione del verbale conclusivo. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte valuta fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 38 cod. civ., assorbendo il secondo motivo. Il Collegio premette che la questione relativa alla titolarità della legale rappresentanza negli anni oggetto di accertamento è controversa fra le parti, ma ritiene che tale circostanza non sia dirimente: essa avrebbe dovuto essere evidenziata impugnando l’avviso originario. Essendo decorso il relativo termine ed essendo intervenuta l’iscrizione a ruolo, la legittimazione passiva del coobbligato non può più essere messa in discussione.

La Corte richiama il principio secondo cui la responsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. non concerne un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione. Tale obbligazione è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. La ratio della previsione risiede nell’assenza di pubblicità legale del patrimonio dell’ente e si ricollega alla concreta ingerenza dell’agente nell’attività associativa.

Tale principio è stato ritenuto applicabile anche ai debiti tributari, con la precisazione che per essi, sorgendo ex lege, risponde solidalmente il soggetto che abbia diretto la gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva, potendo gli adempimenti dichiarativi afferire ad annualità non interamente comprese nel periodo di gestione.

Nel caso di specie, pur avendo il contribuente conferito mandato al difensore, il verbale di adesione del 2.5.2014 risulta sottoscritto solo in qualità di delegato dell’associazione, non anche per conto del coobbligato. Pertanto, per quest’ultimo non si è prodotto l’effetto deflattivo e sono rimasti inalterati gli avvisi originari. Richiamando la giurisprudenza per cui l’accordo di adesione si perfeziona con la sottoscrizione del verbale, la Corte conclude che il rapporto d’imposta resta unitario e legittima l’azione di recupero anche nei confronti del coobbligato, a prescindere dal titolo dell’iscrizione, essendo la pretesa ancorata al più favorevole importo dell’adesione.

La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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