Inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo se manca l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 18347 del 05.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, seleziona specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. La disposizione plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Essa incide sulla pronuncia e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse va dimostrato. Il contribuente che dichiari di aver impugnato meri estratti di ruolo e non alleghi alcun concreto interesse ad impugnare rende l’azione inammissibile ab origine.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania alcuni estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento per tasse auto, IRPEF, IVA, IRAP e registro, riferiti a numerosi anni, per un importo complessivo di euro 47.992,47. Deduceva di aver avuto notizia dei carichi pendenti solo dal rilascio degli estratti e eccepiva la decadenza dal potere impositivo.
L’Agenzia delle Entrate eccepiva l’inammissibilità del ricorso, perché gli estratti di ruolo erano stati preceduti dalla notifica delle cartelle. La CTP accoglieva in parte il ricorso; la CTR della Sicilia rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo ammissibile l’impugnazione degli estratti in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente. Proponeva allora ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’unico motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza d’appello aveva rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, già proposta dall’Ufficio in primo e in secondo grado.
Il motivo è fondato. La Corte richiama Sez. U n. 26283 del 06.09.2022, secondo cui la norma sopravvenuta ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. Ne deriva che la disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti.
In tali processi lo specifico interesse va dimostrato: nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, istituto applicabile anche al processo tributario; nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, oppure, se occorrono accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
La Corte ricorda altresì che Corte cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost. Pertanto, agli effetti di Sez. U n. 26283 del 2022, il contribuente che dichiari espressamente di aver impugnato meri estratti di ruolo non allega, neppure mediante memorie, alcun concreto interesse ad impugnare, con conseguente inammissibilità dell’azione ab origine.
Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata: la Corte, pronunciando ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., dichiara inammissibile il ricorso introduttivo perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate, in ragione dell’esito complessivo della lite in relazione al recente evolvere della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
Nota della Redazione
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