IMU e immobile occupato abusivamente: rileva la sentenza della Consulta (Cass. civ. Sez. V n. 18936 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nella parte in cui non esclude dalla soggettività passiva IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia per i reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen., costituisce ius superveniens che, se posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione e pertinente rispetto alle censure dedotte, va applicato anche in sede di legittimità, con disapplicazione della norma dichiarata illegittima. Ne deriva la cassazione con rinvio al giudice di merito quando l’applicazione della nuova disciplina richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua del precedente assetto normativo. L’insussistenza del presupposto impositivo va verificata con riguardo alla effettiva privazione della disponibilità materiale dell’immobile per l’intero periodo di imposta.

Il Fatto

Una azienda sanitaria impugna davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento emesso da un comune per l’IMU relativa all’anno 2017, in relazione a un fabbricato acquistato come cosa futura e censito a catasto nel 2015. L’immobile, dopo essere stato occupato abusivamente da un movimento per la casa a partire dal dicembre 2015, era stato sottoposto a sequestro preventivo nel febbraio 2016, poi revocato nel settembre 2017.

La commissione tributaria provinciale respinge il ricorso originario della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana conferma la decisione, escludendo che il sequestro preventivo comportasse esenzione dall’imposta e negando efficacia retroattiva alla disposizione introdotta dalla legge n. 197/2022. La contribuente propone allora ricorso per cassazione, depositando memoria per dedurre la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011 e dell’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159/2011, per avere il giudice di appello ritenuto che l’indisponibilità derivante dal sequestro preventivo non escludesse il presupposto impositivo. La Corte ritiene il motivo fondato.

Il Collegio muove dalla ricordata pronuncia con cui il giudice delle leggi, su sollecitazione della stessa Cassazione, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, nella parte in cui non prevede l’esclusione dall’IMU degli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia per i reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

A fondamento di tale conclusione vi è il rilievo che è irragionevole affermare la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile reso inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato denunciando penalmente l’accaduto, essendo la proprietà, in tale situazione, priva di valore rivelatore di ricchezza.

La Corte applica quindi il principio secondo cui il mutamento normativo prodotto da una pronuncia di illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impone anche nel giudizio di legittimità la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l’applicazione della disciplina che ne risulta. Se la nuova situazione di diritto obiettivo richiede accertamenti di fatto non necessari alla stregua della disciplina precedente, questi vanno compiuti in sede di merito, con conseguente rinvio della causa.

Nel caso concreto, la sopravvenienza della declaratoria di illegittimità costituzionale comporta la necessità di un nuovo accertamento di fatto sull’effettiva privazione della disponibilità materiale dell’immobile per il periodo di imposta a causa dell’occupazione abusiva tempestivamente denunciata. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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