Cartella al liquidatore nil debito della società estinta (Cass. civ. Sez. V n. 4237 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del liquidatore prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 concerne i pagamenti effettuati dal liquidatore in preferenza rispetto alle imposte gravanti sulla società in liquidazione e non è invocabile per contestare omessi adempimenti comunicativi. Il recupero originariamente proposto nei confronti della società, già estinta e cancellata al momento della notifica della cartella, non può essere convertito in corso di causa in una responsabilità personale del liquidatore per i mancati adempimenti, trattandosi di titolo distinto. Il ricorso introdotto da un soggetto che non riveste più la qualifica di liquidatore al momento della proposizione è inammissibile per difetto di legittimazione attiva, con conseguente cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. perché la domanda non poteva essere proposta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ricevuto la notifica di una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata. Nell’impugnazione davanti al giudice tributario aveva allegato la propria estraneità alla compagine sociale, sia come socio sia come legale rappresentante, e aveva riferito l’intervenuta estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese risalente al 2017.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, riconoscendo in capo al contribuente la responsabilità del liquidatore. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso, mentre l’agente della riscossione restava intimato.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973. La Corte muove dalla constatazione che la sentenza impugnata riconosce effettivamente in capo al ricorrente la responsabilità del liquidatore prevista da tale disposizione. La norma, tuttavia, non risulta applicabile alla fattispecie.
Dalle stesse premesse della sentenza impugnata emerge che la società era stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 21 maggio 2018 e che liquidatore era altro soggetto, mentre il ricorrente aveva ricoperto tale carica dal 28 gennaio 2016 al 30 marzo 2017. La CTR aveva fondato la responsabilità sull’omissione degli adempimenti di spettanza e sulla mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate della messa in liquidazione della società e della variazione del domicilio, ai sensi dell’art. 35 DPR 633/73.
La Corte rileva il difetto di corrispondenza tra la norma invocata e la fattispecie: l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 riguarda i pagamenti effettuati dai liquidatori in preferenza rispetto al pagamento delle imposte gravanti sulla società in liquidazione, non già gli omessi adempimenti comunicativi. La stessa amministrazione controricorrente aveva del resto precisato che si trattava di cartella emessa nei confronti del ricorrente in qualità di legale rappresentante, laddove quella affermata dalla CTR è una responsabilità differente, non identificabile con l’originario debito fiscale.
Né il recupero originariamente proposto nei confronti della società, peraltro già estinta e cancellata al momento della notifica, può essere convertito in corso di causa in una responsabilità a titolo personale del liquidatore per i mancati adempimenti segnalati dalla CTR: anche in questo caso si tratta di titolo distinto.
Da tali premesse discende che il ricorso introduttivo venne proposto da un soggetto palesemente non più liquidatore al momento della proposizione e dunque sfornito di legittimazione attiva. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta. Nulla per le spese, attesa la definizione della controversia in virtù di rilievo d’ufficio in presenza di una parte intimata; sussistono i presupposti per l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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