Utili società a ristretta base: presunzione e delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 18352 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi del socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado, perché il fatto noto non è costituito dai maggiori redditi accertati induttivamente verso la società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci nella gestione sociale. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che essa può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza indicazione nominativa del delegato né delle ragioni e della durata. Il difetto di allegazione del p.v.c. non rende nullo l’avviso per difetto di motivazione quando l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. La sospensione necessaria del processo dipendente presuppone la pendenza in primo grado della causa pregiudicante.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha ripreso a tassazione, a fini Irpef per un determinato periodo d’imposta, un maggior reddito di capitale non dichiarato in capo a un contribuente. L’atto impositivo scaturiva dall’accertamento di maggiori ricavi compiuto nei confronti di una società a ristretta base, della quale il contribuente deteneva una partecipazione qualificata, idonea a supportare la presunzione che egli avesse conseguito la quota corrispondente di ricavi non dichiarati.

La Commissione tributaria provinciale respinse l’opposizione del contribuente e la Commissione tributaria regionale confermò la decisione, escludendo la pregiudizialità del giudizio relativo alla società, respingendo le eccezioni sui profili formali dell’atto e ritenendo sufficiente la prova presuntiva fondata sull’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la mancata sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. e art. 39, comma 1-bis, del d.lgs. n. 546/1992, in presenza di un accertamento verso un socio con giudizio pendente sulla società. La Corte lo ha ritenuto infondato e inammissibile per carenza di interesse. La sospensione necessaria opera solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se essa è stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice può attendere la stabilizzazione ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ. o decidere diversamente. Nel caso concreto, sulla posizione della società si era formato il giudicato sfavorevole, con il venir meno dell’interesse alla censura.

Il secondo motivo contestava la validità dell’atto sottoscritto da funzionario delegato senza indicazione delle ragioni e del termine di validità della delega. La Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna: l’atto resta imputabile all’organo delegante e la delega può attuarsi anche con ordini di servizio, senza indicazione nominativa o delle ragioni e della durata, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita.

Il terzo motivo riguardava la dedotta nullità dell’avviso per omessa allegazione del prodromico p.v.c. La Corte ha ribadito che la mancata allegazione non vizia la motivazione quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali. Nella specie, l’avviso notificato al socio richiamava quello già notificato alla società, per relationem, e il socio aveva il potere di consultare la documentazione societaria e l’accertamento presupposto.

Il quarto motivo censurava il regime di doppia presunzione nella distribuzione degli utili extracontabili, ma è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, num. 1), cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata seguito il consolidato orientamento della Corte. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *