Indennità di mobilità anticipata e ripetizione integrale dell’indebito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18369 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di mobilità anticipata, disciplinata dall’art. 7, comma 5, legge n. 223/1991, non ha natura previdenziale e non è destinata a fronteggiare uno stato di bisogno ex art. 38 Cost., ma costituisce un contributo finanziario volto a coprire le spese iniziali di un’attività svolta in proprio dal lavoratore in mobilità. Ove l’attività effettivamente intrapresa sia di lavoro subordinato e non autonoma, manca il titolo giuridico della prestazione e sussiste il diritto dell’Inps alla ripetizione integrale dell’indebito. La compatibilità tra rapporto di lavoro a tempo parziale e indennità di mobilità, ai sensi dell’art. 8, comma 7, legge n. 223/1991, non incide su tale diritto, né legittima la restituzione della sola differenza. Le società di persone sono soggetti di diritto distinti dai soci, sicché è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il socio accomandante.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’Inps di ripetizione d’indebito delle somme corrisposte al ricorrente a titolo di indennità di mobilità anticipata. Secondo la Corte territoriale, l’indennità non spettava perché il lavoratore aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la società di cui era socio accomandante, circostanza emergente dal contratto prodotto e dalla stessa ammissione del ricorrente, che pure riteneva l’attività compatibile con l’indennità.

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, censurando la qualificazione del rapporto e la misura della ripetizione. L’Inps resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 3, comma 2, d.m. n. 142/1993, in correlazione con gli artt. 2345 e 2094 cod. civ., contestando l’esistenza del rapporto subordinato e sostenendo di non poter essere alle dipendenze di terzi, essendo accomandante della società datrice.

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile, perché volto a contestare un accertamento di fatto basato sul contratto scritto e sull’ammissione della prestazione subordinata. Tale accertamento è censurabile nei soli limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma il ricorrente non ha dedotto alcun fatto decisivo omesso.

Nel merito, il motivo è infondato. Le società di persone sono soggetti di diritto distinti dai soci che le compongono, sebbene prive di personalità giuridica, come affermato dai richiamati Cass. n. 16245/2012 e Cass. n. 9110/2012. È dunque configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e il socio accomandante.

Il secondo motivo, relativo all’art. 8, comma 7, legge n. 223/1991, è infondato. La Corte ha distinto l’indennità di mobilità ordinaria, di natura previdenziale e diretta a fronteggiare uno stato di bisogno, dall’indennità di mobilità anticipata, che rappresenta un contributo finanziario per l’avvio di un’attività autonoma. Poiché l’attività intrapresa era subordinata, difettava ab origine il titolo giuridico della prestazione.

La compatibilità tra lavoro a tempo parziale e indennità di mobilità non legittima la restituzione della sola differenza, perché il diritto alla ripetizione integrale deriva dall’assenza del titolo. Il ricorrente potrà semmai richiedere l’indennità di mobilità ordinaria, ove ne sussistano i presupposti. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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