Decadenza del conguaglio CIGS: rileva il pagamento, non la richiesta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1231 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conguaglio delle anticipazioni a titolo di integrazione salariale, la decadenza semestrale prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015 è impedita non dalla richiesta di conguaglio, ma dal solo atto del conguaglio. Il conguaglio opera come compensazione impropria, quale meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, che si perfeziona per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento all’INPS della differenza contributiva tra quanto dovuto e quanto anticipato. La decadenza è dunque impedita quando il pagamento della differenza avviene entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre, secondo l’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997. L’erroneità del conguaglio e il ritardo nella trasmissione delle denunce mensili Uniemens non incidono sul perfezionamento della compensazione, rilevando solo ai fini dell’adempimento contributivo residuo e del controllo ex post dell’INPS.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona confermava la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda dell’INPS volta a ottenere contributi da una società, i quali erano stati conguagliati con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS. Il giudice di appello riteneva che il conguaglio fosse avvenuto tempestivamente, perché l’impresa aveva presentato la relativa richiesta all’INPS nei termini dell’art. 7 d.lgs. n. 148/2015, e che non rilevasse la data dell’effettivo conguaglio, trattandosi di momento conclusivo di un procedimento amministrativo i cui tempi non potevano andare a scapito del richiedente.

Avverso tale pronuncia l’INPS ricorreva per un motivo, deducendo che la norma dà rilievo non alla domanda di autorizzazione, ma al conguaglio in sé, quale compensazione legale operante in via automatica. La società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il collegio, pur rigettando il ricorso, ha ritenuto di dover correggere la motivazione della sentenza impugnata. La questione centrale riguarda l’individuazione dell’atto che impedisce la decadenza semestrale. L’INPS sosteneva che essa fosse impedita dal solo conguaglio; la Corte d’appello aveva invece valorizzato la richiesta di conguaglio presentata all’Istituto.

La Corte ha accolto la prospettazione dell’Istituto. La lettera dell’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015 correla la decadenza alla “richiesta di rimborso” oppure al “conguaglio”: non assume alcuna rilevanza giuridica la richiesta di conguaglio, ma il solo atto del conguaglio. Tale conclusione è conforme alla natura dell’istituto, che non si inserisce in un iter procedimentalizzato contemplante una domanda e una successiva autorizzazione, ma opera come meccanismo automatico secondo lo schema della compensazione impropria.

Richiamando Cass. n. 14711 del 2007, il collegio ha ricondotto a tale schema il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad anticipare le prestazioni nell’interesse dell’istituto, detrae tali somme dai contributi dovuti. Il saldo contabile opera in modo automatico, senza necessità di alcuna richiesta di parte né di autorizzazione dell’INPS, per effetto e alla data del pagamento della differenza contributiva.

La tempistica di tale pagamento è regolata dall’art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, che fissa il versamento entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga. Coordinando le due disposizioni, la decadenza è impedita quando il conguaglio è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre. L’erroneità del conguaglio non incide sul meccanismo della compensazione, ma dà luogo ad adempimento solo parziale ex art. 1181 cod. civ. e a residuo credito dell’INPS.

Il ritardo o l’errore nella trasmissione delle denunce mensili Uniemens, previste dall’art. 44, comma 9, d.l. n. 269/2003, non incide parimenti sulla decadenza. Le denunce, quali dichiarazioni di scienza successive al conguaglio, non concorrono al suo perfezionamento, ma assolvono a una funzione di controllo ex post. Né rileva l’utilizzo di codici previgenti per periodi di cassa integrazione iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015, non potendosi derogare al regime decadenziale di fonte primaria mediante disposizioni o circolari dell’ente.

Applicando tali principi, la Corte ha confermato la tempestività del conguaglio: effettuato il 1°.11.2016, esso si collocava entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga di ottobre, in cui scadeva il semestre decorrente dal decreto di concessione della CIGS. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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