Indennità De Maria e retribuzione di posizione variabile del biologo universitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2466 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie, c.d. indennità De Maria, riconosciuta dall’art. 1 della legge n. 200 del 1974, è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni e anzianità. Nel suo computo, in caso di equiparazione tra i livelli universitaria e ospedaliero, non entra automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto sanità, che può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo. La retribuzione di posizione variabile è computabile nei limiti del periodo di effettivo svolgimento dell’incarico, gravando sul ricorrente la prova del conferimento e dell’effettività dello stesso. Il principio di autosufficienza del ricorso, pur non interpretato in modo eccessivamente formalistico, impone di localizzare gli atti richiamati e di riassumerne il contenuto o trascriverne i passaggi essenziali. Il difetto di specificità e la richiesta di rivalutazione delle prove rendono il motivo inammissibile in sede di legittimità.
Il Fatto
Una dirigente biologa, dipendente di un’università e addetta in regime di convenzione a un’unità operativa di un’azienda ospedaliero universitaria, otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennità De Maria e della parte variabile della retribuzione di posizione per il periodo dal 1996 al 2008. L’università, convenuta, chiamava in lite l’azienda ospedaliera chiedendone la manleva.
Il Tribunale rigettava l’opposizione al decreto e condannava l’azienda a manlevare l’università. La Corte d’Appello di Bari, in parziale riforma, accoglieva l’appello dell’azienda ed escludeva nel merito il credito della dipendente, rigettando la domanda di manleva. L’università ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’interesse ad impugnare dell’università. La ricorrente è legittimata a contestare la statuizione che nega il credito della dipendente, perché l’accertamento di quel credito produrrebbe effetti sul rapporto di manleva con l’azienda ospedaliera.
Nel merito, la Corte richiama il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 9279 del 2016 e ripreso da Cass. Sez. L n. 7737 del 2018. L’indennità in questione presuppone l’equiparazione tra il personale universitario e quello ospedaliero, ma non include automaticamente la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari, che richiede l’effettivo conferimento di un incarico direttivo. La Corte precisa che la prova non riguarda solo il conferimento dell’incarico, ma anche il suo effettivo svolgimento, non potendosi computare la retribuzione di risultato se non per il periodo di concreto esercizio delle funzioni.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. L’università richiama delibere aziendali non localizzate negli atti processuali e delle quali non è riportato il contenuto, violando il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.. La Corte, pur a seguito della sentenza Succi contro Italia della Corte Edu e di Sezioni Unite n. 8950 del 2022, ribadisce che il principio va rispettato senza eccessivo formalismo, ma impone di indicare gli atti e di collocarli nella fase di merito in cui furono prodotti.
La censura si traduce inoltre in una richiesta di rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il motivo confonde l’omesso esame di un fatto storico con l’omessa valutazione delle risultanze processuali, questione estranea ai ristretti limiti del vizio denunciato.
Il secondo motivo, relativo all’obbligo di manleva dell’azienda, è parimenti inammissibile. Esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non esclude in astratto il rapporto di garanzia, ma lo nega nel caso concreto per l’insussistenza del credito principale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile in entrambe le articolazioni, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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