Spese di lite sotto i minimi tabellari senza motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18368 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che liquida le spese di lite in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri forensi deve dare conto, con motivazione specifica, delle ragioni della riduzione in relazione alle singole fasi processuali. La liquidazione delle spese al di sotto dei valori tabellari, priva di tale motivazione, è illegittima e la statuizione è cassata con rinvio. Il controllo di legittimità investe la congruità della liquidazione rispetto al valore della causa e alle tabelle applicabili ratione temporis. La determinazione secondo gli scaglioni di valore e secondo la fase del giudizio costituisce il parametro di riferimento, salva la riduzione percentuale consentita dal d.m. n. 55/2014, che non può però essere applicata senza esplicitarne le ragioni.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi, liquidandole in €630 per il primo grado e in €600 per il secondo, oltre accessori di legge.

Il ricorrente impugna la sentenza con un unico motivo, deducendo la violazione dei criteri tabellari, per essere state le spese liquidate al di sotto del minimo legale per ciascun grado. L’Istituto non ha svolto difese, limitandosi a conferire procura.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta la questione della corretta applicazione dei parametri forensi alla liquidazione delle spese. Il motivo è ritenuto fondato. Il valore della causa va collocato nel secondo scaglione, come già accertato dal giudice di appello, e su tale base va verificata la congruità della liquidazione.

Per il primo grado, applicando le tariffe vigenti al tempo della decisione (aprile 2022) secondo la tab. 4, il collegio ricostruisce il compenso dovuto in €1085,50, risultante dalla somma dei valori delle singole fasi, con riduzione del 50% per le prime due e la quarta e del 70% per la terza, ai sensi dell’art. 4, d.m. n. 55/2014, richiamando i precedenti Cass. n. 17088/24 e Cass. n. 2450/23. A fronte di tale importo, la sentenza aveva riconosciuto solo €630.

Per il grado d’appello, inquadrando la causa nella tab. 12, il liquidabile era pari a €1198,50, con le medesime riduzioni percentuali per fasi, mentre la sentenza aveva riconosciuto €600.

Il collegio rileva che la liquidazione contenuta nella decisione impugnata è inferiore a detti minimi e che non risulta alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal d.m. n. 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali. La statuizione sulle spese è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la rideterminazione delle spese del grado e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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