Decadenza Fondo Garanzia t.f.r. decorre dal pagamento parziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18370 del 05.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni del Fondo di Garanzia costituito presso l’Inps, la decadenza annuale prevista dall’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970, nel testo applicabile ratione temporis, decorre dal pagamento parziale della prestazione e non dalla domanda amministrativa. Il termine di 300 giorni fissato dall’art. 47, comma 2, d.P.R. n. 639/1970 opera in una casistica diversa, relativa al rigetto o alla mancata decisione sulla domanda o sul ricorso amministrativo, e resta estraneo all’ipotesi del riconoscimento solo parziale. In tale ipotesi non è previsto alcun procedimento amministrativo ulteriore per il residuo, né una nuova domanda, con la conseguenza che rileva unicamente la data del pagamento parziale, a prescindere dal momento in cui esso sia intervenuto rispetto allo spirare dei 300 giorni.

Il Fatto

Il lavoratore aveva chiesto al Fondo di Garanzia dell’Inps il residuo importo di t.f.r. rimasto insoluto dopo il fallimento della società datrice di lavoro. La domanda amministrativa era stata presentata nel luglio 2015; l’Inps aveva corrisposto solo in parte la prestazione nell’agosto 2016. Nell’agosto 2017 il lavoratore aveva introdotto il ricorso giudiziario per ottenere quanto ancora dovuto.

Il tribunale aveva respinto la domanda, ma la Corte d’appello di Bari, in riforma, l’aveva accolta, escludendo la decadenza e facendo decorrere il termine annuale dalla data del pagamento parziale eseguito dall’Inps. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione, censurando quella decorrenza.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso dell’Inps sosteneva che la Corte territoriale non avrebbe potuto ancorare il termine annuale al pagamento parziale, perché a quella data erano già trascorsi i 300 giorni previsti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, con conseguente maturazione della decadenza.

La Cassazione ha respinto la tesi. Il termine di 1 anno e 300 giorni è quello disciplinato dall’art. 47, comma 2, d.P.R. n. 639/1970, che riguarda il rigetto della domanda amministrativa, la mancata decisione sulla stessa, il rigetto del ricorso amministrativo o la mancata decisione su di esso, come precisato dalle Sezioni Unite n. 12718 del 2019. Si tratta di una fattispecie distinta da quella in esame.

La norma applicabile è invece l’art. 47, comma 6, d.P.R. n. 639/1970, introdotto dal d.l. n. 98/2011, che detta una disciplina compiuta del dies a quo e del computo nel caso di prestazione riconosciuta solo in parte o pagata per il solo capitale. In questa ipotesi la decadenza è pari a un anno e decorre dal pagamento parziale.

Il collegio ha chiarito che, rispetto al pagamento parziale, nessun procedimento amministrativo è previsto, né alcuna domanda amministrativa per il residuo, da cui possa originarsi il procedimento stesso, richiamando sul punto Cass. n. 12400 del 2024. È quindi irrilevante stabilire se il pagamento parziale sia intervenuto entro o oltre i 300 giorni dalla domanda amministrativa iniziale, poiché rileva la sola data del pagamento parziale.

Nel caso concreto il pagamento parziale è avvenuto il 9 agosto 2016 e il ricorso giudiziario è stato depositato il 26 luglio 2017, entro l’anno: la decadenza non si è dunque verificata. Il ricorso è stato respinto e, essendo il lavoratore rimasto intimato, non si è provveduto sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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