Appalto, garanzia per vizi e decorrenza dei termini senza accettazione dell’opera (Cass. civ. Sez. II n. 18409 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, l’obbligo di denunziare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell’opera appaltata, ai sensi dell’art. 1667, secondo comma, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l’accettazione dell’opera, espressa, tacita o presunta, a cura del committente, al momento della consegna o della verifica. Qualora l’opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all’esterno, il termine di prescrizione dell’azione di garanzia decorre dalla scoperta dei vizi successiva alla consegna, essendo onere dell’appaltatore dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. Il dies a quo del termine biennale di prescrizione dell’azione di garanzia, stabilito dall’art. 1667, terzo comma, c.c., va individuato non già con riguardo alla consegna anticipata dell’opera con riserva di verifica, bensì con riferimento al momento della consegna definitiva, a seguito di verifica ed accettazione dell’opera stessa.

Il Fatto

Un committente affidava a una società la realizzazione di un impianto idrotermosanitario e di climatizzazione presso un immobile. L’appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo; il committente proponeva opposizione, eccependo vizi dell’impianto — consumo anomalo di energia elettrica e temperature inadeguate — e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva in parte l’opposizione, riduceva la pretesa creditoria e respingeva la domanda riconvenzionale per decadenza dalla garanzia, ritenendo tardiva la denuncia rispetto alla scoperta dei vizi e assorbita l’eccezione di prescrizione. La Corte d’appello confermava la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della riconvenzionale, reputando operanti i termini di decadenza e prescrizione pur in mancanza di collaudo e accettazione. Il committente ricorreva per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione degli artt. 1662, 1665, 1667 e 1668 c.c., per avere la Corte di merito fatto decorrere i termini di decadenza e prescrizione nonostante l’accertata mancanza di collaudo e accettazione. La Corte di legittimità ritiene la doglianza fondata.

Il Collegio muove dalla distinzione tra vizi palesi e vizi occulti. L’art. 1667, primo comma, c.c. esclude la garanzia in caso di accettazione con vizi conosciuti o riconoscibili, non in mala fede taciuti dall’appaltatore. Si tratta dei vizi palesi, da riscontrare in sede di verifica o accettazione. Ne deriva che il committente che non abbia accettato l’opera non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia.

La denuncia entro sessanta giorni disciplinata dall’art. 1667, secondo comma, c.c. regola invece i vizi occulti, scoperti dopo l’accettazione. L’obbligo di denuncia presuppone dunque un’accettazione espressa, tacita o presunta, intervenuta prima della scoperta. Nella specie non vi erano stati né verifica, né collaudo, né accettazione, sicché non poteva imputarsi al committente la tardività della denuncia.

La Corte ribadisce che consegna e accettazione sono atti distinti: la consegna è atto materiale di messa a disposizione del bene; l’accettazione esige la manifestazione, anche per facta concludentia, del gradimento dell’opera. Dalla mera consegna non può desumersi automaticamente l’accettazione, salvo che ricorra un’accettazione tacita, che richiede un quid pluris: la ricezione senza riserve, pur in assenza di verifica, a fronte di vizi palesi. Solo tale accettazione preclude di far valere i difetti palesi e libera l’appaltatore.

Quanto al profilo prescrizionale, il termine biennale dell’art. 1667, terzo comma, c.c. decorre, per i vizi occulti, dalla loro scoperta successiva alla consegna. Per i vizi palesi, ove il committente comunichi di non accettare l’opera, il termine decorre da tale comunicazione. Il dies a quo va comunque individuato con riferimento alla consegna definitiva, successiva a verifica e accettazione, non alla consegna anticipata con riserva di verifica. La Corte cassa pertanto la sentenza limitatamente al motivo accolto, dichiara assorbiti i restanti motivi, consequenziali, e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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