Accoglimento della domanda di restituzione senza ultra petizione se la causa petendi è la mancanza di titolo giustificativo (Cass. civ. Sez. 3 n. 4336 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non incorre nel vizio di ultra petizione il giudice di merito che accolga la domanda di restituzione di somme sulla base della mancanza di una causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, allorché tale ragione sia stata dedotta dall’attore sin dall’atto di citazione. Il relativo motivo di ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è manifestamente infondato, in quanto la Corte di Cassazione, quale giudice del fatto processuale, deve verificare la corrispondenza tra la domanda e la decisione, accertando che il giudice non abbia introdotto una domanda nuova. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, non già quando la censura miri a una diversa valutazione delle prove documentali. L’omessa motivazione censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è solo quella che determina lo sforamento del cd. minimo costituzionale, non essendo più rilevante la motivazione contraddittoria. La riqualificazione di un motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarato assorbito, in una censura sull’ordine di decisione delle questioni ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ., non ne determina l’accoglimento, essendo la motivazione correggibile in diritto ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un uomo convenne in giudizio la ex moglie dinanzi al Tribunale, chiedendo la condanna alla restituzione di una cospicua somma giacente su un conto corrente intestato alla sola donna, ma sul quale egli aveva facoltà di operare, sostenendo che il versamento non era sorretto da alcuna causa di attribuzione. La donna resistette e propose domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di una somma minore, fondata su atti di riconoscimento di debito sottoscritti dall’ex marito.
Il Tribunale accolse la domanda dell’uomo e rigettò la riconvenzionale. In seguito, l’uomo cedette il credito litigioso alla nuova moglie. La donna propose appello, ma la Corte territoriale lo rigettò. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resistono le controparti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, affrontando la questione della correttezza della decisione di merito.
Quanto al primo motivo, incentrato sulla dedotta ultra petizione, la Corte ha rilevato che l’uomo aveva sin dall’atto di citazione dedotto che il versamento non era sorretto da alcuna causa di attribuzione e che, pertanto, le somme dovevano essergli restituite. La Corte d’appello ha accolto la domanda proprio ritenendo assente l’obbligazione che avrebbe giustificato il trasferimento del denaro, senza quindi travalicare la causa petendi. Il motivo è stato pertanto dichiarato manifestamente infondato.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata. La censura, incentrata sulla mancata valutazione di alcuni documenti, mirava a una rilettura istruttoria, ed è stata dichiarata inammissibile.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che la censura di motivazione contraddittoria non è più rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., se non nei limiti dello sforamento del cd. minimo costituzionale, e che la valutazione delle prove è compito proprio del giudice di merito, il cui potere valutativo non è censurabile ove adeguatamente motivato. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, anche in considerazione del giudicato formatosi sull’affermazione che le somme erano rivenienti dalla vendita di immobili dell’uomo.
Il quarto motivo, pur intestato sotto il parametro dell’omesso esame, è stato riqualificato come violazione dell’art. 276 cod. proc. civ. La Corte ha ritenuto la censura infondata, osservando che l’assorbimento della domanda riconvenzionale, nella sostanza, equivaleva a un rigetto implicito, essendo quelle somme state escluse dalla domanda di restituzione. La motivazione della sentenza impugnata è stata quindi corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., senza incidenza sul dispositivo, conforme a diritto. Il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 276 c.p.c. – Deliberazione
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito