Abusivo frazionamento del credito dell’avvocato per prestazioni dinanzi a giudici diversi (Cass. civ. Sez. 2 n. 19125 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di crediti dell’avvocato per compensi professionali relativi ad assistenza giudiziale in favore di un medesimo cliente in una pluralità di giudizi, l’abusivo frazionamento del credito presuppone che il creditore, pur avendo la possibilità di cumulare le pretese in un unico procedimento, abbia, senza giustificato motivo, moltiplicato le iniziative giudiziali. Il vizio non è ravvisabile quando i diversi crediti, pure ascrivibili a un rapporto unitario, riguardino prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, dovendo adirsi giudici distinti per ragioni di competenza ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. L’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233, terzo comma, c.c., restando inapplicabile la disciplina dell’art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012, che ha innovato solo il profilo temporale della stipula; la scrittura non può essere surrogata da mezzi probatori diversi, essendo la prova per presunzioni ammessa solo in caso di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c. La formula “somma maggiore o minore risultante all’esito dell’istruttoria” non costituisce clausola di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull’ammontare del dovuto, sicché il giudice è vincolato a esaminare la richiesta e a motivare la liquidazione.

Il Fatto

Un’avvocatessa conveniva in giudizio una banca per ottenere la condanna al pagamento dei compensi per l’attività professionale svolta in suo favore, con riferimento a una procedura arbitrale e a giudizi di primo e secondo grado svoltisi dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Milano, nonché per l’attività compiuta ai fini dell’esecuzione forzata delle statuizioni sulle spese processuali.

La banca eccepiva, tra l’altro, l’abusivo frazionamento del credito, sostenendo che la professionista avrebbe dovuto cumulare le proprie pretese in un unico procedimento, e contestava la vincolatività della convenzione tariffaria stipulata con altro legale. Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la domanda relativa all’arbitrato e liquidava i compensi per le altre attività. La banca proponeva ricorso per cassazione con otto motivi; l’avvocatessa resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi del ricorso principale, involgenti la dedotta nullità della pronuncia per omessa pronuncia sull’eccezione di abusivo frazionamento del credito e la questione della vincolatività della convenzione tariffaria stipulata dalla banca con altro difensore. In relazione alla prima censura, il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata nel merito, potendo la Suprema Corte decidere la causa nel merito quando la questione sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto. Ha quindi escluso la configurabilità del frazionamento abusivo, atteso che i diversi crediti erano relativi a prestazioni rese dinanzi a giudici diversi, con conseguente competenza di giudici differenti ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Quanto alla convenzione tariffaria conclusa con altro legale, la Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 29432 del 2023, secondo cui l’accordo sul compenso professionale richiede la forma scritta ad substantiam, non surrogabile da presunzioni o testimonianze, salva la perdita incolpevole del documento. L’accordo in questione, stipulato tra la banca e il collega di studio dell’avvocatessa, non era a lei opponibile, difettando il requisito formale e non potendo rilevare la circostanza che le fatture emesse fossero di importo corrispondente alla tariffa convenuta, atteso che il patto vincolava soltanto i firmatari.

Il Collegio ha poi accolto il sesto motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ravvisando il fondamento delle doglianze concernenti la liquidazione del compenso non conforme alle specifiche richieste di parte. Il giudice del merito aveva riconosciuto maggiorazioni non richieste o in misura superiore a quella domandata, senza considerare il tenore delle conclusioni rassegnate, che invocavano la condanna alla “somma maggiore o minore che fosse accertata e ritenuta dovuta in corso di causa”. Richiamando il principio per cui tale formula non è clausola di stile quando sussista incertezza sull’ammontare del dovuto, la Corte ha cassato l’ordinanza con rinvio per il riesame della domanda di liquidazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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